Art. 110
Riqualificazione di un insieme di edifici
o di aree urbane insediate
1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno
degli insediamenti storici anche di carattere sparso e' ammessa la
ristrutturazione urbanistica che interessa piu' edifici e le relative
aree pertinenziali, individuati dagli accordi urbanistici previsti
dall'art. 25.
2. Per la realizzazione degli interventi di recupero previsti da
quest'articolo e' riconosciuto un incremento di volumetria del 20 per
cento rispetto al volume ammesso dal PRG se questi interventi:
a) sono finalizzati alla riqualificazione architettonica e
insediativa dell'ambito individuato dall'accordo;
b) prevedono la destinazione residenziale, anche per soddisfare il
fabbisogno abitativo;
c) prevedono il miglioramento delle dotazioni di servizi e
attrezzature pubbliche;
d) prevedono il miglioramento dell'accessibilita' alle aree
insediate;
e) prevedono l'integrazione di funzioni compatibili con la
residenza, quali servizi, attivita' ricettive, commerciali e
artigianali di servizio.
3. Il volume previsto sull'area, comprensivo dell'incremento di
volume previsto dal comma 2, puo' essere parzialmente riconosciuto a
titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'art. 27, commi 3 e
6, e trasferito su altre aree destinate a insediamento, diverse dagli
insediamenti storici. In ragione di questi crediti edilizi e'
consentito superare gli indici di zona nella misura massima del 30
per cento della superficie utile lorda o del volume ammessi dal PRG.
Il credito puo' essere utilizzato eventualmente anche per la
sopraelevazione di un piano, anche se cio' comporta il superamento
dell'altezza massima fissata dal PRG per la destinazione di zona
dell'area di arrivo.
4. Con l'accordo urbanistico sono individuati gli edifici e gli
ambiti da riqualificare, sono accertati i volumi esistenti, stabiliti
gli incrementi volumetrici e gli eventuali crediti edilizi e le
relative aree di arrivo. L'accordo puo' prevedere che gli edifici
possono essere demoliti e ricostruiti in tempi diversi. Ai crediti
edilizi si applica l'art. 27, comma 7.
5. Gli accordi urbanistici previsti da quest'articolo possono
essere sottoscritti anche con societa' di trasformazione urbana
costituite ai sensi delle norme sull'ordinamento degli enti locali,
finalizzate a progettare e realizzare interventi di trasformazione
urbana attraverso un'attivita' di acquisizione preventiva degli
immobili interessati dall'intervento, sia pubblici che privati, di
trasformazione e di commercializzazione degli stessi.