Art. 110 
 
              Riqualificazione di un insieme di edifici 
                     o di aree urbane insediate 
 
  1. Nelle aree specificamente destinate all'insediamento all'esterno
degli insediamenti storici anche di carattere sparso  e'  ammessa  la
ristrutturazione urbanistica che interessa piu' edifici e le relative
aree pertinenziali, individuati dagli  accordi  urbanistici  previsti
dall'art. 25. 
  2. Per la realizzazione degli interventi di  recupero  previsti  da
quest'articolo e' riconosciuto un incremento di volumetria del 20 per
cento rispetto al volume ammesso dal PRG se questi interventi: 
  a)  sono  finalizzati  alla   riqualificazione   architettonica   e
insediativa dell'ambito individuato dall'accordo; 
  b) prevedono la destinazione residenziale, anche per soddisfare  il
fabbisogno abitativo; 
  c)  prevedono  il  miglioramento  delle  dotazioni  di  servizi   e
attrezzature pubbliche; 
  d)  prevedono  il  miglioramento  dell'accessibilita'   alle   aree
insediate; 
  e)  prevedono  l'integrazione  di  funzioni  compatibili   con   la
residenza,  quali  servizi,  attivita'   ricettive,   commerciali   e
artigianali di servizio. 
  3. Il volume previsto  sull'area,  comprensivo  dell'incremento  di
volume previsto dal comma 2, puo' essere parzialmente riconosciuto  a
titolo di credito edilizio, definito ai sensi dell'art. 27, commi 3 e
6, e trasferito su altre aree destinate a insediamento, diverse dagli
insediamenti  storici.  In  ragione  di  questi  crediti  edilizi  e'
consentito superare gli indici di zona nella misura  massima  del  30
per cento della superficie utile lorda o del volume ammessi dal  PRG.
Il  credito  puo'  essere  utilizzato  eventualmente  anche  per   la
sopraelevazione di un piano, anche se cio'  comporta  il  superamento
dell'altezza massima fissata dal PRG  per  la  destinazione  di  zona
dell'area di arrivo. 
  4. Con l'accordo urbanistico sono individuati  gli  edifici  e  gli
ambiti da riqualificare, sono accertati i volumi esistenti, stabiliti
gli incrementi volumetrici e  gli  eventuali  crediti  edilizi  e  le
relative aree di arrivo. L'accordo puo'  prevedere  che  gli  edifici
possono essere demoliti e ricostruiti in tempi  diversi.  Ai  crediti
edilizi si applica l'art. 27, comma 7. 
  5. Gli  accordi  urbanistici  previsti  da  quest'articolo  possono
essere sottoscritti  anche  con  societa'  di  trasformazione  urbana
costituite ai sensi delle norme sull'ordinamento degli  enti  locali,
finalizzate a progettare e realizzare  interventi  di  trasformazione
urbana  attraverso  un'attivita'  di  acquisizione  preventiva  degli
immobili interessati dall'intervento, sia pubblici  che  privati,  di
trasformazione e di commercializzazione degli stessi.