Art. 111
Riqualificazione di edifici dismessi e degradati
1. Per la riqualificazione paesaggistica e' possibile la
demolizione di edifici dismessi e degradati o incongrui, previo
accertamento del volume o della superficie utile lorda esistenti da
parte del comune, con inserimento in un apposito registro.
2. Il volume o la superficie individuati ai sensi del comma 1
possono essere utilizzati anche dopo la loro demolizione con le
modalita' della categoria d'intervento della ristrutturazione
edilizia.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, puo' essere prevista
la rilocalizzazione del volume o della superficie utile lorda
mediante un accordo urbanistico che determina:
a) il credito edilizio definito ai sensi dell'art. 27, comma 3;
b) le modalita' di ripristino dell'area.
4. Agli accordi urbanistici previsti da quest'articolo si applica
l'art. 110, comma 5.
5. La Provincia promuove gli interventi del comma 1 attraverso il
fondo per il paesaggio.