Art. 111 
 
          Riqualificazione di edifici dismessi e degradati 
 
  1.  Per  la  riqualificazione   paesaggistica   e'   possibile   la
demolizione di edifici  dismessi  e  degradati  o  incongrui,  previo
accertamento del volume o della superficie utile lorda  esistenti  da
parte del comune, con inserimento in un apposito registro. 
  2. Il volume o la superficie  individuati  ai  sensi  del  comma  1
possono essere utilizzati anche  dopo  la  loro  demolizione  con  le
modalita'  della  categoria   d'intervento   della   ristrutturazione
edilizia. 
  3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, puo' essere  prevista
la  rilocalizzazione  del  volume  o  della  superficie  utile  lorda
mediante un accordo urbanistico che determina: 
  a) il credito edilizio definito ai sensi dell'art. 27, comma 3; 
  b) le modalita' di ripristino dell'area. 
  4. Agli accordi urbanistici previsti da quest'articolo  si  applica
l'art. 110, comma 5. 
  5. La Provincia promuove gli interventi del comma 1  attraverso  il
fondo per il paesaggio.