Art. 158 
 
                        Vigilanza e controllo 
 
  1.  Le  funzioni  di  vigilanza  e  controllo  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui al presente testo unico, compresa  l'applicazione
delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti  cui  e'
attribuita la funzione di amministrazione attiva. 
  2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di  maestro  di
sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare  al  rispettivo
Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni
riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.