Art. 158 Vigilanza e controllo 1. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al presente testo unico, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative, sono di competenza degli enti cui e' attribuita la funzione di amministrazione attiva. 2. In caso di infrazioni concernenti le professioni di maestro di sci e di guida alpina, i comuni provvedono ad inviare al rispettivo Collegio regionale copia dei verbali di accertamento delle infrazioni riguardanti i soggetti iscritti nel relativo albo professionale.