Art. 184.
                             Istituzione
    1.  Ai  sensi  dell'Art.  25  della  legge  di organizzazione, e'
istituito il comitato dei garanti.
    2.  Il  comitato  opera  all'interno  della  direzione  regionale
«Organizzazione e personale».
    3.   Il   comitato  dei  garanti  e'  preposto,  sulla  base  del
procedimento  di  cui  all'Art.  185,  al  rilascio  dei pareri prima
dell'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 161, comma 4.