Art. 184. Istituzione 1. Ai sensi dell'Art. 25 della legge di organizzazione, e' istituito il comitato dei garanti. 2. Il comitato opera all'interno della direzione regionale «Organizzazione e personale». 3. Il comitato dei garanti e' preposto, sulla base del procedimento di cui all'Art. 185, al rilascio dei pareri prima dell'adozione dei provvedimenti di cui all'Art. 161, comma 4.