Art. 185.
                      Procedimento di garanzia
    1.  Agli  effetti  dell'Art.  161, comma 3, si considera «mancato
raggiungimento  degli obiettivi», allorquando il dirigente riceve una
valutazione  finale  inferiore  al  50%  e  per  «inosservanza  delle
direttive»  un evidente scostamento dell'attivita' svolta rispetto ai
contenuti degli indirizzi ricevuti.
    2.  «Il  mancato  raggiungimento» degli obiettivi si considera di
particolare  gravita  allorquando il dirigente riceve una valutazione
finale  inferiore  al  50%  per  due annualita' consecutive mentre la
«inosservanza  delle  direttive»  si  considera  grave allorquando il
dirigente,   disattendendo  le  direttive  stesse,  arreca  un  grave
pregiudizio all'azione amministrativa.
    3.  La contestazione di cui all'Art. 161, comma 4, e' effettuata,
mediante comunicazione datata e sottoscritta:
      a) dall'organo  politico  o dal dirigente sovraordinato, per il
caso  di  inosservanza  delle direttive impartite, entro dieci giorni
dalla rilevazione dell'inosservanza stessa;
      b) dal  valutatore  di  seconda istanza, per il caso di mancato
raggiungimento  degli obiettivi, entro dieci giorni dall'approvazione
della proposta di seconda istanza.
    4. Il contraddittorio di cui all'Art. 161, comma 4, e' esercitato
dal dirigente interessato alla contestazione mediante la formulazione
di  controdeduzioni,  datate  e sottoscritte, da inviarsi al soggetto
che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla
data della comunicazione.
    5. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono
trasmessi  dai  soggetti  di  cui al comma 3 alla direzione regionale
«Organizzazione  e  personale» che, a sua volta, li invia al comitato
dei garanti per il rilascio del previsto parere.
    6.  Il  comitato  dei  garanti,  valutati  gli  atti, rilascia il
previsto  parere  entro  trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette
alla  struttura  competente alla gestione del personale. Decorso tale
termine si prescinde dal parere.
    7.   La   direzione   regionale   «Organizzazione   e  personale»
predispone,  in  conformita'  al  parere del comitato dei garanti, il
relativo provvedimento sanzionatorio.
    8.   Restano   fermi   i  casi  di  recesso  per  responsabilita'
individuale  previsti  da  disposizioni del codice civile, di legge e
dei contratti collettivi.