Art. 185. Procedimento di garanzia 1. Agli effetti dell'Art. 161, comma 3, si considera «mancato raggiungimento degli obiettivi», allorquando il dirigente riceve una valutazione finale inferiore al 50% e per «inosservanza delle direttive» un evidente scostamento dell'attivita' svolta rispetto ai contenuti degli indirizzi ricevuti. 2. «Il mancato raggiungimento» degli obiettivi si considera di particolare gravita allorquando il dirigente riceve una valutazione finale inferiore al 50% per due annualita' consecutive mentre la «inosservanza delle direttive» si considera grave allorquando il dirigente, disattendendo le direttive stesse, arreca un grave pregiudizio all'azione amministrativa. 3. La contestazione di cui all'Art. 161, comma 4, e' effettuata, mediante comunicazione datata e sottoscritta: a) dall'organo politico o dal dirigente sovraordinato, per il caso di inosservanza delle direttive impartite, entro dieci giorni dalla rilevazione dell'inosservanza stessa; b) dal valutatore di seconda istanza, per il caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, entro dieci giorni dall'approvazione della proposta di seconda istanza. 4. Il contraddittorio di cui all'Art. 161, comma 4, e' esercitato dal dirigente interessato alla contestazione mediante la formulazione di controdeduzioni, datate e sottoscritte, da inviarsi al soggetto che ha effettuato la contestazione stessa entro quindici giorni dalla data della comunicazione. 5. Gli atti connessi alla contestazione e al contraddittorio sono trasmessi dai soggetti di cui al comma 3 alla direzione regionale «Organizzazione e personale» che, a sua volta, li invia al comitato dei garanti per il rilascio del previsto parere. 6. Il comitato dei garanti, valutati gli atti, rilascia il previsto parere entro trenta giorni dalla richiesta e lo trasmette alla struttura competente alla gestione del personale. Decorso tale termine si prescinde dal parere. 7. La direzione regionale «Organizzazione e personale» predispone, in conformita' al parere del comitato dei garanti, il relativo provvedimento sanzionatorio. 8. Restano fermi i casi di recesso per responsabilita' individuale previsti da disposizioni del codice civile, di legge e dei contratti collettivi.