Art. 186. Composizione del comitato dei garanti 1. Il comitato e' composto: a) da un magistrato della Corte dei conti con esperienza nel controllo di gestione, con funzioni di presidente, designato dal presidente della Corte dei conti. b) da un esperto designato dalla giunta scelto tra soggetti con specifica qualificazione ed esperienza nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico; c) da un dirigente del ruolo eletto dai dirigenti del medesimo ruolo, con le modalita' stabilite dall'allegato «M»; 2. I componenti del comitato sono nominati con decreto del presidente della giunta. 3. I componenti del comitato durano in carica tre anni e l'incarico non e' rinnovabile. 4. Ai componenti del comitato si applicano: a) ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), le disposizioni di cui agli articoli 14 e 15; b) al soggetto di cui al comma 1, lettera c), le disposizioni previste per i dirigenti regionali. La retribuzione prevista e' quella in godimento all'atto della nomina. 5. La cura degli atti di competenza del comitato e' affidata ad un segretario scelto tra il personale appartenente alla categoria D, nominato con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale».