Art. 186.
                Composizione del comitato dei garanti
    1. Il comitato e' composto:
      a) da  un  magistrato  della Corte dei conti con esperienza nel
controllo  di  gestione,  con  funzioni  di presidente, designato dal
presidente della Corte dei conti.
      b) da un esperto designato dalla giunta scelto tra soggetti con
specifica     qualificazione     ed     esperienza     nei    settori
dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico;
      c) da  un dirigente del ruolo eletto dai dirigenti del medesimo
ruolo, con le modalita' stabilite dall'allegato «M»;
    2.  I  componenti  del  comitato  sono  nominati  con decreto del
presidente della giunta.
    3.  I  componenti  del  comitato  durano  in  carica  tre  anni e
l'incarico non e' rinnovabile.
    4. Ai componenti del comitato si applicano:
      a) ai  soggetti  di  cui  al  comma  1,  lettere  a)  e  b), le
disposizioni di cui agli articoli 14 e 15;
      b) al  soggetto  di cui al comma 1, lettera c), le disposizioni
previste  per  i  dirigenti  regionali.  La  retribuzione prevista e'
quella in godimento all'atto della nomina.
    5.  La  cura degli atti di competenza del comitato e' affidata ad
un  segretario scelto tra il personale appartenente alla categoria D,
nominato con decreto del direttore del dipartimento «Istituzionale».