Art. 150.
Finalita'
1. Il presente titolo, nel rispetto della programmazione regionale
e comunitaria, disciplina l'attivita' dell'agriturismo allo scopo di
sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee
di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte
a:
a) favorire lo sviluppo e il riequilibrio del territorio
agricolo, rurale e forestale;
b) favorire la permanenza dei produttori agricoli nelle zone
rurali e nelle zone montane attraverso l'integrazione del reddito
agricolo e il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento
dell'occupazione;
c) favorire il recupero del patrimonio edilizio e ambientale
rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici
e culturali della Regione;
d) sostenere e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le
produzioni agricole di qualita' e biologiche e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
e) tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura
del mondo rurale;
f) favorire una migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e
delle tradizioni rurali.