Art. 150.

                              Finalita'



   1. Il presente titolo, nel rispetto della programmazione regionale
e  comunitaria, disciplina l'attivita' dell'agriturismo allo scopo di
sostenere l'agricoltura, anche mediante la promozione di forme idonee
di turismo nelle campagne e nella fascia pedemontana e montana, volte
a:
    a)   favorire  lo  sviluppo  e  il  riequilibrio  del  territorio
agricolo, rurale e forestale;
    b)  favorire  la  permanenza  dei  produttori agricoli nelle zone
rurali  e  nelle  zone  montane attraverso l'integrazione del reddito
agricolo  e  il miglioramento delle condizioni di vita e l'incremento
dell'occupazione;
    c)  favorire  il  recupero  del  patrimonio edilizio e ambientale
rurale rappresentativo dei valori ambientali e paesaggistici, storici
e culturali della Regione;
    d)  sostenere  e valorizzare i prodotti tipici e tradizionali, le
produzioni agricole di qualita' e biologiche e le connesse tradizioni
enogastronomiche;
    e)  tutelare, promuovere e valorizzare le tradizioni e la cultura
del mondo rurale;
    f)  favorire  una  migliore conoscenza dell'ambiente, degli usi e
delle tradizioni rurali.