Art. 151.
Definizione di attivita' agrituristiche
1. Per attivita' agrituristiche si intendono le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'art. 2135 del codice civile, anche nella forma di societa' di
capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso
l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con
le attivita' di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di
allevamento di animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attivita'
agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi
dell'art. 230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti
a tempo determinato, indeterminato e parziale, fermi restando il
rispetto e l'applicazione delle disposizioni legislative relative a
questo tipo di attivita', nonche' dei contratti nazionali e
provinciali in vigore per il settore di appartenenza. Tali addetti
sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale, assicurativa e fiscale, secondo quanto disposto
dall'art. 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo). Il ricorso a soggetti esterni e' consentito
esclusivamente per lo svolgimento di attivita' e servizi
complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14
febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il
mercato del lavoro in Lombardia).
3. Sono attivita' agrituristiche, nel rispetto delle modalita' e
dei limiti previsti dal presente titolo:
a) dare ospitalita' in alloggi o in spazi aperti attrezzati per
la sosta dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al
giorno;
b) somministrare pasti e bevande, fino ad un massimo di
centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti
propri e da prodotti acquistati da aziende agricole della zona,
compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con
preferenza per i prodotti tipici regionali e caratterizzati dai
marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali;
c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, inclusa la
mescita di vini;
d) organizzare, nell'ambito dell'azienda o delle aziende
associate o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita'
dell'impresa, attivita' ricreative, culturali, educative,
seminariali, di pratica sportiva, fattorie didattiche, fattorie
sociali, aziende agrituristico-venatorie, attivita' di ittiturismo,
di pesca-turismo, attivita' escursionistiche e di ippoturismo, anche
per mezzo di convenzioni con gli enti locali finalizzate alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
4. L'attivita' agrituristica puo' essere esercitata in forma
familiare, utilizzando anche l'abitazione e la cucina
dell'imprenditore quando la somministrazione dei pasti non supera i
quaranta pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al
giorno.
5. Sono assimilate alle attivita' agrituristiche e ad esse sono
applicabili le norme del presente titolo quelle svolte dai pescatori
professionisti relativamente all'ospitalita', alla somministrazione
dei pasti se costituiti prevalentemente da prodotti derivanti
dall'attivita' di pesca.