Art. 151.

               Definizione di attivita' agrituristiche



   1.  Per  attivita'  agrituristiche  si  intendono  le attivita' di
ricezione e ospitalita' esercitate dagli imprenditori agricoli di cui
all'art.  2135  del  codice  civile, anche nella forma di societa' di
capitali   o  di  persone,  oppure  associati  fra  loro,  attraverso
l'utilizzazione  della propria azienda in rapporto di connessione con
le  attivita'  di  coltivazione  del  fondo,  di  silvicoltura  e  di
allevamento di animali.
   2.   Possono   essere   addetti  allo  svolgimento  dell'attivita'
agrituristica  l'imprenditore  agricolo  e  i suoi familiari ai sensi
dell'art.  230-bis del codice civile, nonche' i lavoratori dipendenti
a  tempo  determinato,  indeterminato  e  parziale, fermi restando il
rispetto  e  l'applicazione delle disposizioni legislative relative a
questo   tipo   di  attivita',  nonche'  dei  contratti  nazionali  e
provinciali  in  vigore  per il settore di appartenenza. Tali addetti
sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina
previdenziale,   assicurativa  e  fiscale,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 2, comma 2, della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina
dell'agriturismo).  Il  ricorso  a  soggetti  esterni  e'  consentito
esclusivamente   per   lo   svolgimento   di   attivita'   e  servizi
complementari, per quanto applicabili al settore agricolo la legge 14
febbraio  2003,  n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e
mercato del lavoro) e la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il
mercato del lavoro in Lombardia).
   3.  Sono  attivita' agrituristiche, nel rispetto delle modalita' e
dei limiti previsti dal presente titolo:
    a)  dare  ospitalita' in alloggi o in spazi aperti attrezzati per
la  sosta  dei campeggiatori fino ad un massimo di sessanta ospiti al
giorno;
    b)   somministrare  pasti  e  bevande,  fino  ad  un  massimo  di
centosessanta pasti al giorno, costituiti prevalentemente da prodotti
propri  e  da  prodotti  acquistati  da  aziende agricole della zona,
compresi  i  prodotti  a  carattere  alcolico  e  superalcolico,  con
preferenza  per  i  prodotti  tipici  regionali  e caratterizzati dai
marchi DOP, IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco regionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali;
    c)  organizzare  degustazioni  di  prodotti aziendali, inclusa la
mescita di vini;
    d)   organizzare,   nell'ambito   dell'azienda  o  delle  aziende
associate  o anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilita'
dell'impresa,    attivita'    ricreative,    culturali,    educative,
seminariali,  di  pratica  sportiva,  fattorie  didattiche,  fattorie
sociali,  aziende  agrituristico-venatorie, attivita' di ittiturismo,
di  pesca-turismo, attivita' escursionistiche e di ippoturismo, anche
per  mezzo  di  convenzioni  con  gli  enti  locali  finalizzate alla
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

   4.  L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  esercitata  in forma
familiare,    utilizzando    anche    l'abitazione    e   la   cucina
dell'imprenditore  quando  la somministrazione dei pasti non supera i
quaranta  pasti al giorno e la ricezione non supera i dieci ospiti al
giorno.
   5.  Sono  assimilate  alle attivita' agrituristiche e ad esse sono
applicabili  le norme del presente titolo quelle svolte dai pescatori
professionisti  relativamente  all'ospitalita', alla somministrazione
dei   pasti  se  costituiti  prevalentemente  da  prodotti  derivanti
dall'attivita' di pesca.