Art. 152. Connessione con l'attivita' agricola 1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attivita' agrituristica si dotano di una certificazione comprovante la connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola che rimane prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attivita' agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo di lavoro impiegato nelle attivita' agricole e' superiore a quello impiegato nell'attivita' agrituristica. 2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1 e' rilasciata dalla provincia nel cui territorio si svolge l'attivita' agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di cui all'art. 164. Nel caso di piu' province interessate il rilascio della connessione compete alla provincia nella quale si svolge l'attivita' agricola principale.