Art. 152.
Connessione con l'attivita' agricola
1. Gli imprenditori agricoli che intendono svolgere l'attivita'
agrituristica si dotano di una certificazione comprovante la
connessione dell'attivita' agrituristica rispetto a quella agricola
che rimane prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attivita'
agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando
il tempo di lavoro impiegato nelle attivita' agricole e' superiore a
quello impiegato nell'attivita' agrituristica.
2. La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1
e' rilasciata dalla provincia nel cui territorio si svolge
l'attivita' agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di
cui all'art. 164. Nel caso di piu' province interessate il rilascio
della connessione compete alla provincia nella quale si svolge
l'attivita' agricola principale.