Art. 152.

                Connessione con l'attivita' agricola



   1.  Gli  imprenditori  agricoli che intendono svolgere l'attivita'
agrituristica   si   dotano  di  una  certificazione  comprovante  la
connessione  dell'attivita'  agrituristica rispetto a quella agricola
che  rimane  prevalente.  Il  carattere  di prevalenza dell'attivita'
agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando
il  tempo di lavoro impiegato nelle attivita' agricole e' superiore a
quello impiegato nell'attivita' agrituristica.
   2.  La certificazione comprovante la connessione di cui al comma 1
e'   rilasciata   dalla   provincia  nel  cui  territorio  si  svolge
l'attivita'  agricola, in base ai criteri definiti nel regolamento di
cui  all'art.  164. Nel caso di piu' province interessate il rilascio
della  connessione  compete  alla  provincia  nella  quale  si svolge
l'attivita' agricola principale.