Art. 153.

                Elenco degli operatori agrituristici



   1.  Presso  ogni  provincia  e' istituito l'elenco degli operatori
agrituristici.
   2.  Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono
esercitare  le  attivita'  agrituristiche  nella provincia stessa, in
possesso  del  certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi
di cui all'art. 6 della legge n. 96/2006.
   3.  Il  certificato  di abilitazione e' rilasciato dalla provincia
solo  a  coloro  che hanno frequentato con esito positivo un corso di
formazione  e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica
istituito o riconosciuto dalla Regione.
   4.   La   provincia  cura  e  aggiorna  l'elenco  degli  operatori
agrituristici  utilizzando  il  SIARL  e  verifica  periodicamente la
sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti.
   5.   L'iscrizione   nell'elenco   degli   operatori  agrituristici
costituisce   condizione   per   la  presentazione  al  comune  della
dichiarazione di avvio attivita' di cui all'art. 154.
   6.  Se  l'azienda  agrituristica  non  si  configura  come azienda
agrituristico-venatoria  l'operatore  agrituristico  puo'  presentare
motivata  domanda  alla  provincia  affinche'  sia  vietato  a  terzi
l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.