Art. 153.
Elenco degli operatori agrituristici
1. Presso ogni provincia e' istituito l'elenco degli operatori
agrituristici.
2. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono
esercitare le attivita' agrituristiche nella provincia stessa, in
possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi
di cui all'art. 6 della legge n. 96/2006.
3. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dalla provincia
solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di
formazione e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica
istituito o riconosciuto dalla Regione.
4. La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori
agrituristici utilizzando il SIARL e verifica periodicamente la
sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti.
5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici
costituisce condizione per la presentazione al comune della
dichiarazione di avvio attivita' di cui all'art. 154.
6. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda
agrituristico-venatoria l'operatore agrituristico puo' presentare
motivata domanda alla provincia affinche' sia vietato a terzi
l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.