Art. 153. Elenco degli operatori agrituristici 1. Presso ogni provincia e' istituito l'elenco degli operatori agrituristici. 2. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, i soggetti che intendono esercitare le attivita' agrituristiche nella provincia stessa, in possesso del certificato di abilitazione e dei requisiti soggettivi di cui all'art. 6 della legge n. 96/2006. 3. Il certificato di abilitazione e' rilasciato dalla provincia solo a coloro che hanno frequentato con esito positivo un corso di formazione e preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica istituito o riconosciuto dalla Regione. 4. La provincia cura e aggiorna l'elenco degli operatori agrituristici utilizzando il SIARL e verifica periodicamente la sussistenza e il mantenimento dei requisiti richiesti. 5. L'iscrizione nell'elenco degli operatori agrituristici costituisce condizione per la presentazione al comune della dichiarazione di avvio attivita' di cui all'art. 154. 6. Se l'azienda agrituristica non si configura come azienda agrituristico-venatoria l'operatore agrituristico puo' presentare motivata domanda alla provincia affinche' sia vietato a terzi l'esercizio della caccia all'interno dell'azienda.