Art. 154.

               Dichiarazione di avvio attivita' - DAA



   1.  L'esercizio  dell'attivita'  agrituristica e' subordinato alla
presentazione  della dichiarazione di avvio attivita' (DAA) al comune
in cui si trova l'immobile destinato all'attivita' agrituristica.
   2.  La  DAA  contiene  la  descrizione dettagliata delle attivita'
proposte,   con   l'indicazione   delle   caratteristiche  aziendali,
dell'attivita'  e  delle  aree  adibite  ad  uso agrituristico, della
capacita'  ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attivita' e delle
tariffe che si intendono praticare.
   3. Alla DAA sono allegati:
    a)   il   certificato   attestante  il  rapporto  di  connessione
dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' agricola che deve
rimanere prevalente;
    b)  il  certificato  di  iscrizione  all'elenco  degli  operatori
agrituristici;
    c)   l'avvio  della  procedura  di  registrazione  ai  sensi  del
regolamento  (CE)  n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del  29  aprile  2004  relativo  all'igiene dei prodotti alimentari e
dell'art.   5   della   legge  regionale  n.  2  aprile  2007,  n.  8
(Disposizioni  in  materia  di attivita' sanitarie e socio-sanitarie.
Collegato);
    d)  l'autocertificazione  relativa ai requisiti soggettivi di cui
all'art. 6, comma 1, della legge n. 96/2006.
   4. La DAA consente l'immediato avvio dell'attivita' agrituristica.
Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione,
verifica  d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
richiesti.  Nel caso si riscontrino lievi carenze e irregolarita', il
comune puo' formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di
adeguamento,  senza  sospensione  dell'attivita'.  Nel  caso di gravi
carenze  e  irregolarita'  il  comune dispone l'immediata sospensione
dell'attivita'  sino  alla  loro rimozione da parte dell'interessato,
opportunamente  verificata,  entro  il  termine  stabilito dal comune
stesso.
   5.  In  caso di variazione delle attivita' dichiarate, il titolare
dell'agriturismo  ne  da'  comunicazione  al  comune,  entro quindici
giorni, confermando, sotto la propria responsabilita', la sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti di legge.
   6.  L'attivita'  agrituristica  puo'  essere  svolta  tutto l'anno
oppure,   previa   comunicazione  al  comune,  in  periodi  stabiliti
dall'imprenditore  agricolo.  La  ricezione  degli ospiti puo' essere
sospesa  per  brevi  periodi  in  caso  di necessita' per esigenze di
conduzione  dell'azienda  agricola, senza obbligo di comunicazione al
comune.
   7.  Entro  il  1  ottobre  di  ogni anno i soggetti che esercitano
l'attivita'  agrituristica  comunicano  al  comune  i prezzi minimi e
massimi,  riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono
praticare  a  decorrere  dal  l  gennaio dell'anno successivo. Per le
strutture  di  nuova apertura la comunicazione e' effettuata entro la
data di avvio della attivita'.
   8.  Il  comune  comunica  il ricevimento della DAA alla provincia,
alla Giunta regionale e alla ASL competente per territorio.