Art. 154.
Dichiarazione di avvio attivita' - DAA
1. L'esercizio dell'attivita' agrituristica e' subordinato alla
presentazione della dichiarazione di avvio attivita' (DAA) al comune
in cui si trova l'immobile destinato all'attivita' agrituristica.
2. La DAA contiene la descrizione dettagliata delle attivita'
proposte, con l'indicazione delle caratteristiche aziendali,
dell'attivita' e delle aree adibite ad uso agrituristico, della
capacita' ricettiva, dei periodi di esercizio dell'attivita' e delle
tariffe che si intendono praticare.
3. Alla DAA sono allegati:
a) il certificato attestante il rapporto di connessione
dell'attivita' agrituristica rispetto all'attivita' agricola che deve
rimanere prevalente;
b) il certificato di iscrizione all'elenco degli operatori
agrituristici;
c) l'avvio della procedura di registrazione ai sensi del
regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 29 aprile 2004 relativo all'igiene dei prodotti alimentari e
dell'art. 5 della legge regionale n. 2 aprile 2007, n. 8
(Disposizioni in materia di attivita' sanitarie e socio-sanitarie.
Collegato);
d) l'autocertificazione relativa ai requisiti soggettivi di cui
all'art. 6, comma 1, della legge n. 96/2006.
4. La DAA consente l'immediato avvio dell'attivita' agrituristica.
Il comune, entro sessanta giorni dal ricevimento della dichiarazione,
verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti
richiesti. Nel caso si riscontrino lievi carenze e irregolarita', il
comune puo' formulare rilievi motivati prevedendo i relativi tempi di
adeguamento, senza sospensione dell'attivita'. Nel caso di gravi
carenze e irregolarita' il comune dispone l'immediata sospensione
dell'attivita' sino alla loro rimozione da parte dell'interessato,
opportunamente verificata, entro il termine stabilito dal comune
stesso.
5. In caso di variazione delle attivita' dichiarate, il titolare
dell'agriturismo ne da' comunicazione al comune, entro quindici
giorni, confermando, sotto la propria responsabilita', la sussistenza
dei requisiti e degli adempimenti di legge.
6. L'attivita' agrituristica puo' essere svolta tutto l'anno
oppure, previa comunicazione al comune, in periodi stabiliti
dall'imprenditore agricolo. La ricezione degli ospiti puo' essere
sospesa per brevi periodi in caso di necessita' per esigenze di
conduzione dell'azienda agricola, senza obbligo di comunicazione al
comune.
7. Entro il 1 ottobre di ogni anno i soggetti che esercitano
l'attivita' agrituristica comunicano al comune i prezzi minimi e
massimi, riferiti ai periodi di alta e bassa stagione, che intendono
praticare a decorrere dal l gennaio dell'anno successivo. Per le
strutture di nuova apertura la comunicazione e' effettuata entro la
data di avvio della attivita'.
8. Il comune comunica il ricevimento della DAA alla provincia,
alla Giunta regionale e alla ASL competente per territorio.