Art. 155.
Locali da utilizzare nell'attivita' agrituristica
1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche tutti
gli immobili rurali gia' esistenti facenti parte dell'azienda
agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte
del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate
vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo,
indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati;
possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro
aziendale, purche' con destinazione agricola, qualora sussista un
rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da
destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonche' dei
fabbricati distaccati puo' avvenire attraverso interventi di
ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di
miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico.
3. Gli edifici utilizzati per l'attivita' agrituristica mantengono
la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi
comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di
tali immobili non e' subordinato alla stipulazione di alcun vincolo
di destinazione d'uso.
4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a
zona agricola e' ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di
mezzi da campeggio, nonche' la realizzazione degli impianti
tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta
di campeggiatori, in rapporto alla potenzialita' agrituristica
riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'art.
152.
5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle
caratteristiche proprie dell'attivita' agrituristica da definire con
il regolamento di cui all'art. 164.