Art. 155.

          Locali da utilizzare nell'attivita' agrituristica



   1.  Possono  essere  utilizzati per attivita' agrituristiche tutti
gli   immobili  rurali  gia'  esistenti  facenti  parte  dell'azienda
agricola.  Sono  da considerare esistenti gli edifici che fanno parte
del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate
vicinanze,    compresa   l'abitazione   dell'imprenditore   agricolo,
indipendentemente  dalla  destinazione  urbanistica  dei  fabbricati;
possono  inoltre  essere  utilizzati  edifici  distaccati  dal centro
aziendale,  purche'  con  destinazione  agricola, qualora sussista un
rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
   2.   La   ristrutturazione  degli  immobili  rurali  esistenti  da
destinare  ad  uso  agrituristico  di  cui  al  comma  1, nonche' dei
fabbricati   distaccati   puo'   avvenire  attraverso  interventi  di
ristrutturazione    edilizia,   di   restauro   conservativo   o   di
miglioramento  e  attraverso  ampliamenti  necessari  all'adeguamento
igienico-sanitario e tecnologico.
   3. Gli edifici utilizzati per l'attivita' agrituristica mantengono
la  loro  destinazione  di  uso  agricolo  anche  ai fini dei tributi
comunali;  il  permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di
tali  immobili  non e' subordinato alla stipulazione di alcun vincolo
di destinazione d'uso.
   4.  Nelle  aree  destinate  dagli strumenti urbanistici generali a
zona  agricola  e'  ammesso  l'approntamento di spazi per la sosta di
mezzi   da   campeggio,   nonche'  la  realizzazione  degli  impianti
tecnologici  e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta
di   campeggiatori,  in  rapporto  alla  potenzialita'  agrituristica
riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'art.
152.
   5.  La  sosta  di  cui  al  comma  4  si  intende  regolata  dalle
caratteristiche  proprie dell'attivita' agrituristica da definire con
il regolamento di cui all'art. 164.