Art. 155. Locali da utilizzare nell'attivita' agrituristica 1. Possono essere utilizzati per attivita' agrituristiche tutti gli immobili rurali gia' esistenti facenti parte dell'azienda agricola. Sono da considerare esistenti gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purche' con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda. 2. La ristrutturazione degli immobili rurali esistenti da destinare ad uso agrituristico di cui al comma 1, nonche' dei fabbricati distaccati puo' avvenire attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, di restauro conservativo o di miglioramento e attraverso ampliamenti necessari all'adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. 3. Gli edifici utilizzati per l'attivita' agrituristica mantengono la loro destinazione di uso agricolo anche ai fini dei tributi comunali; il permesso di costruire finalizzato alla sistemazione di tali immobili non e' subordinato alla stipulazione di alcun vincolo di destinazione d'uso. 4. Nelle aree destinate dagli strumenti urbanistici generali a zona agricola e' ammesso l'approntamento di spazi per la sosta di mezzi da campeggio, nonche' la realizzazione degli impianti tecnologici e dei servizi igienici accessori da destinare alla sosta di campeggiatori, in rapporto alla potenzialita' agrituristica riconosciuta all'azienda attraverso la certificazione di cui all'art. 152. 5. La sosta di cui al comma 4 si intende regolata dalle caratteristiche proprie dell'attivita' agrituristica da definire con il regolamento di cui all'art. 164.