Art. 156.

                     Requisiti igienico-sanitari



   1.  Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica  devono  avere i requisiti di abitabilita' e agibilita'
previsti  per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi
e   di   igiene,   che   devono   tenere   conto   delle  particolari
caratteristiche  architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie
per  quanto  attiene  all'altezza  e al volume dei locali in rapporto
alle  superfici  aeroilluminanti,  nonche'  delle limitate dimensioni
dell'attivita' esercitata.
   2.  Nelle  piazzole  di  sosta  attrezzate  per  le  attivita'  di
ospitalita' in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico
e   i   servizi  igienici  ricavati  preferibilmente  all'interno  di
strutture edilizie esistenti.
   3.   La   produzione,  la  preparazione,  il  confezionamento,  la
conservazione  e  la  somministrazione  di  alimenti  e  bevande sono
soggetti  alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e,
per  quanto  applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli  articoli  242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie,  approvato  con  regio  decreto  27  luglio 1934, n. 1265:
Disciplina  igienica  della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma
4,  per  la  lavorazione,  trasformazione e conservazione di prodotti
aziendali,  compresa  la lavorazione in azienda di conserve vegetali,
confetture  di  marmellata  e  il  congelamento  di  materie prime di
origine  animale  e  vegetale  destinate  ad  essere utilizzate nella
preparazione  dei  cibi,  e'  possibile  attrezzare  un idoneo locale
polifunzionale.
   4.  La  macellazione  degli  animali  delle specie bovina, equina,
suina,  ovina,  caprina e avicunicola e' consentita esclusivamente in
impianti  riconosciuti  ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento  europeo  e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle
norme  specifiche  in  materia  di igiene per gli alimenti di origine
animale.  Non  rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n.  853/2004  e  puo'  quindi  avvenire  in  assenza  di  strutture e
attrezzature  dedicate,  la  macellazione  sino  a  cinquecento  capi
all'anno  di  pollame  e  lagomorfi  o  il  prelievo  di  prodotti di
acquacoltura   destinati   alla   vendita   diretta   al  consumatore
nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.
   5.  L'operatore  agrituristico  individua  nel  piano aziendale di
autocontrollo  igienico-sanitario  le procedure operative necessarine
per   garantire   che   l'attivita'   di   produzione,  preparazione,
confezionamento,  conservazione  e  somministrazione  di  alimenti  e
bevande  avvenga  nel  rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
   L'autorita'  sanitaria,  nella valutazione delle attivita' svolte,
tiene  conto  della necessaria ruralita' dei locali utilizzati, della
diversificazione   delle  produzioni  necessaria  alla  gestione  del
ristoro  agrituristico  e  della  limitata  quantita'  delle  stesse,
dell'opportunita'   di   utilizzare  locali  comuni  gia'  esistenti,
dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di
prodotti agricoli propri.
   6.   Per   gli   edifici   e   manufatti  destinati  all'esercizio
dell'attivita'  agrituristica  la  conformita'  alle norme vigenti in
materia    di    accessibilita'    e   superamento   delle   barriere
architettoniche   e'   assicurata   con   opere  compatibili  con  le
caratteristiche di ruralita' degli edifici.