Art. 156.
Requisiti igienico-sanitari
1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attivita'
agrituristica devono avere i requisiti di abitabilita' e agibilita'
previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi
e di igiene, che devono tenere conto delle particolari
caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie
per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto
alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni
dell'attivita' esercitata.
2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attivita' di
ospitalita' in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico
e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di
strutture edilizie esistenti.
3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la
conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono
soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e,
per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica
degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze
alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma
4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti
aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali,
confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di
origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella
preparazione dei cibi, e' possibile attrezzare un idoneo locale
polifunzionale.
4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina,
suina, ovina, caprina e avicunicola e' consentita esclusivamente in
impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle
norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine
animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE)
n. 853/2004 e puo' quindi avvenire in assenza di strutture e
attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi
all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di
acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore
nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria.
5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di
autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarine
per garantire che l'attivita' di produzione, preparazione,
confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e
bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare
previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
L'autorita' sanitaria, nella valutazione delle attivita' svolte,
tiene conto della necessaria ruralita' dei locali utilizzati, della
diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del
ristoro agrituristico e della limitata quantita' delle stesse,
dell'opportunita' di utilizzare locali comuni gia' esistenti,
dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di
prodotti agricoli propri.
6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio
dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in
materia di accessibilita' e superamento delle barriere
architettoniche e' assicurata con opere compatibili con le
caratteristiche di ruralita' degli edifici.