Art. 156. Requisiti igienico-sanitari 1. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica devono avere i requisiti di abitabilita' e agibilita' previsti per i locali di abitazione dai regolamenti comunali edilizi e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici, specie per quanto attiene all'altezza e al volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonche' delle limitate dimensioni dell'attivita' esercitata. 2. Nelle piazzole di sosta attrezzate per le attivita' di ospitalita' in spazi aperti sono assicurati l'allacciamento elettrico e i servizi igienici ricavati preferibilmente all'interno di strutture edilizie esistenti. 3. La produzione, la preparazione, il confezionamento, la conservazione e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla legge 30 aprile 1962, n. 283 (Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande). Fermo restando quanto disposto dal comma 4, per la lavorazione, trasformazione e conservazione di prodotti aziendali, compresa la lavorazione in azienda di conserve vegetali, confetture di marmellata e il congelamento di materie prime di origine animale e vegetale destinate ad essere utilizzate nella preparazione dei cibi, e' possibile attrezzare un idoneo locale polifunzionale. 4. La macellazione degli animali delle specie bovina, equina, suina, ovina, caprina e avicunicola e' consentita esclusivamente in impianti riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo alle norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale. Non rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004 e puo' quindi avvenire in assenza di strutture e attrezzature dedicate, la macellazione sino a cinquecento capi all'anno di pollame e lagomorfi o il prelievo di prodotti di acquacoltura destinati alla vendita diretta al consumatore nell'ambito della stessa azienda di produzione primaria. 5. L'operatore agrituristico individua nel piano aziendale di autocontrollo igienico-sanitario le procedure operative necessarine per garantire che l'attivita' di produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande avvenga nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalle vigenti disposizioni di legge. L'autorita' sanitaria, nella valutazione delle attivita' svolte, tiene conto della necessaria ruralita' dei locali utilizzati, della diversificazione delle produzioni necessaria alla gestione del ristoro agrituristico e della limitata quantita' delle stesse, dell'opportunita' di utilizzare locali comuni gia' esistenti, dell'adozione di metodi tradizionali di lavorazione e dell'impiego di prodotti agricoli propri. 6. Per gli edifici e manufatti destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica la conformita' alle norme vigenti in materia di accessibilita' e superamento delle barriere architettoniche e' assicurata con opere compatibili con le caratteristiche di ruralita' degli edifici.