Art. 157.

         Requisiti della somministrazione di pasti e bevande



   1.   Nella   somministrazione   di   pasti   e  bevande  l'azienda
agrituristica  garantisce  l'apporto  di  prodotti  propri secondo le
seguenti proporzioni minime:
    a)  almeno  il  30  per cento dei prodotti utilizzati deve essere
ricavato   da   materie   prime  dell'azienda  agricola  direttamente
trasformate,   oppure  ottenuto  attraverso  lavorazioni  esterne  di
materie prime aziendali;
    b)  una  quota  non  inferiore  al  70  per  cento sul totale dei
prodotti  utilizzati deve essere costituito dall'insieme dei prodotti
aziendali di cui alla lettera a), da prodotti direttamente acquistati
da  altre  aziende  agricole  o  da  artigiani  alimentari della zona
trasformati utilizzando materie prime di origine locale.
   2.  L'imprenditore  agrituristico  e' tenuto ad esporre nei locali
destinati  alla  ristorazione  l'indicazione  della  provenienza  dei
prodotti di cui al comma 1, lettera b).
   3.  Ai fini dell'applicazione del comma 1 si considerano come zone
di   produzione  quelle  definite  dall'ambito  provinciale  e  dalle
province contigue.
   4.  Se  per  cause  di  forza  maggiore  dovute  in  particolare a
calamita'    atmosferiche,    fitopatie    o    epizoozie   accertate
dall'autorita' competente non e' possibile rispettare i limiti di cui
al  comma  1  deve essere data comunicazione al comune in cui ha sede
l'impresa  il  quale,  verificato il fatto, autorizza temporaneamente
l'esercizio dell'attivita'.
   5.  Le attivita' di cui all'art. 151, comma 3, lettera d), possono
svolgersi    autonomamente    rispetto    all'ospitalita'    e   alla
somministrazione  di  pasti  e  bevande di cui all'art. 151, comma 3,
lettere  a)  e  b),  solo  in  quanto  realizzino  la connessione con
l'attivita' e con le risorse agricole aziendali, nonche' con le altre
attivita'  volte  alla conoscenza del patrimonio storico-ambientale e
culturale. Le attivita' per le quali tale connessione non si realizza
possono svolgersi esclusivamente come servizi integrativi e accessori
riservati  agli  ospiti  che  soggiornano  nell'azienda agricola e la
partecipazione, anche facoltativa, a tali attivita' non puo' pertanto
dare luogo ad autonomo corrispettivo.