Art. 158.

                 Uso della denominazione agriturismo



   1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi
derivati,  nonche'  la  possibilita'  di  fregiarsi  di  idonei segni
distintivi  nell'esercizio  dell'attivita' e nei rapporti con i terzi
sono  riservati  esclusivamente  alle aziende agricole che esercitano
l'attivita' agrituristica.
   2.  La  Giunta  regionale, al fine di valorizzare e qualificare il
sistema  delle  aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di
riconoscimento  che  deve essere utilizzato nell'esercizio delle loro
attivita'  e  nei  rapporti  con terzi, dagli operatori agrituristici
iscritti nell'elenco di cui all'art. 153. Fino a nuova determinazione
della  Giunta  regionale  conserva  efficacia  la deliberazione della
Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.
   3.  Sui  confini  delle aziende agricole entro le quali si pratica
l'agriturismo  e'  apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il
marchio,  la  denominazione  dell'azienda agrituristica e l'eventuale
divieto a terzi dell'esercizio venatorio.
   4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e
qualificazione  omogenei  rispetto  a  quelli adottati sul territorio
nazionale, con modalita' che valorizzino le peculiarita' dell'offerta
agrituristica della Lombardia.