Art. 158.
Uso della denominazione agriturismo
1. L'uso della denominazione agriturismo e dei termini attributivi
derivati, nonche' la possibilita' di fregiarsi di idonei segni
distintivi nell'esercizio dell'attivita' e nei rapporti con i terzi
sono riservati esclusivamente alle aziende agricole che esercitano
l'attivita' agrituristica.
2. La Giunta regionale, al fine di valorizzare e qualificare il
sistema delle aziende agrituristiche lombarde, adotta un marchio di
riconoscimento che deve essere utilizzato nell'esercizio delle loro
attivita' e nei rapporti con terzi, dagli operatori agrituristici
iscritti nell'elenco di cui all'art. 153. Fino a nuova determinazione
della Giunta regionale conserva efficacia la deliberazione della
Giunta regionale del 28 febbraio 1995, n. 64511.
3. Sui confini delle aziende agricole entro le quali si pratica
l'agriturismo e' apposto un numero adeguato di tabelle indicanti il
marchio, la denominazione dell'azienda agrituristica e l'eventuale
divieto a terzi dell'esercizio venatorio.
4. Le aziende agrituristiche adottano criteri di classificazione e
qualificazione omogenei rispetto a quelli adottati sul territorio
nazionale, con modalita' che valorizzino le peculiarita' dell'offerta
agrituristica della Lombardia.