Art. 159.

             Programmazione e sviluppo dell'agriturismo



   1.   La   Giunta  regionale,  sentita  la  commissione  consiliare
competente,   in  armonia  con  gli  indirizzi  della  programmazione
nazionale  e  regionale e con la pianificazione territoriale, sentite
le  province,  approva  un  programma di durata triennale finalizzato
alla  promozione  della domanda e dell'offerta agrituristica lombarda
sui mercati nazionali ed internazionali.
   2.   Il   programma   comprende,  in  particolare,  le  iniziative
agrituristiche da proporre nei seguenti settori:
    a) turismo rurale;
    b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
    c) strade dei prodotti tipici;
    d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
    e) storia, cultura e tradizioni locali.
   3.   La   Regione  sostiene  lo  sviluppo  dell'agriturismo  anche
attraverso  attivita'  di  studio,  di  ricerca,  di sperimentazione,
nonche'  di  formazione  professionale  dei  tecnici  utilizzati  per
l'assistenza  diretta  alle  azioni  e  degli  addetti  all'attivita'
agrituristica.
   4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo
possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni
professionali,  le  associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti
locali, l'ERSAF, l'Unioncamere e le aggregazioni d'impresa cosi' come
previste dalla legge regionale n. 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia).