Art. 159.
Programmazione e sviluppo dell'agriturismo
1. La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare
competente, in armonia con gli indirizzi della programmazione
nazionale e regionale e con la pianificazione territoriale, sentite
le province, approva un programma di durata triennale finalizzato
alla promozione della domanda e dell'offerta agrituristica lombarda
sui mercati nazionali ed internazionali.
2. Il programma comprende, in particolare, le iniziative
agrituristiche da proporre nei seguenti settori:
a) turismo rurale;
b) educazione alimentare e fattorie didattiche;
c) strade dei prodotti tipici;
d) ambiente, con particolare attenzione alle aree protette;
e) storia, cultura e tradizioni locali.
3. La Regione sostiene lo sviluppo dell'agriturismo anche
attraverso attivita' di studio, di ricerca, di sperimentazione,
nonche' di formazione professionale dei tecnici utilizzati per
l'assistenza diretta alle azioni e degli addetti all'attivita'
agrituristica.
4. Le azioni individuate dal programma di cui al presente articolo
possono essere attivate anche in collaborazione con le organizzazioni
professionali, le associazioni e i consorzi agrituristici, gli enti
locali, l'ERSAF, l'Unioncamere e le aggregazioni d'impresa cosi' come
previste dalla legge regionale n. 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di
competitivita' per le imprese e per il territorio della Lombardia).