Art. 160.
Finanziamenti regionali
1. Per il conseguimento della finalita' di cui all'art. 150 e per
l'attuazione di piani aziendali e interaziendali di sviluppo
agrituristico, la Regione concede incentivi per interventi sugli
immobili e per l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi
da utilizzare per attivita' agrituristiche.
2. La Regione, in accordo con le province e con le associazioni
agrituristiche, promuove le seguenti azioni:
a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
b) redazione di piani e programmi di sviluppo dell'attivita'
agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca,
marketing, sperimentazione e formazione professionale;
c) programmi di monitoraggio dell'attivita' agrituristica, anche
attraverso la partecipazione all'osservatorio regionale
dell'agriturismo, finalizzati alla conoscenza della consistenza e
dello stato dell'agriturismo, nonche' all'implementazione di siti
internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;
d) predisposizione di piani e programmi di adozione di tecniche
per la qualita' e la classificazione degli agriturismi.