Art. 160.

                       Finanziamenti regionali



   1.  Per il conseguimento della finalita' di cui all'art. 150 e per
l'attuazione   di   piani  aziendali  e  interaziendali  di  sviluppo
agrituristico,  la  Regione  concede  incentivi  per interventi sugli
immobili  e  per l'acquisto e la realizzazione di dotazioni e servizi
da utilizzare per attivita' agrituristiche.
   2.  La  Regione,  in accordo con le province e con le associazioni
agrituristiche, promuove le seguenti azioni:
    a) organizzazione di seminari e corsi obbligatori di preparazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
    b)  redazione  di  piani  e  programmi di sviluppo dell'attivita'
agrituristica nelle aree rurali attraverso azioni di studio, ricerca,
marketing, sperimentazione e formazione professionale;
    c)  programmi di monitoraggio dell'attivita' agrituristica, anche
attraverso     la     partecipazione    all'osservatorio    regionale
dell'agriturismo,  finalizzati  alla  conoscenza  della consistenza e
dello  stato  dell'agriturismo,  nonche'  all'implementazione di siti
internet di iniziative promozionali e alla programmazione normativa;
    d)  predisposizione  di piani e programmi di adozione di tecniche
per la qualita' e la classificazione degli agriturismi.