Art. 161.

               Osservatorio regionale dell'agriturismo



   1.  E'  istituito  presso  la competente Direzione generale, senza
oneri  aggiuntivi per il bilancio regionale, l'osservatorio regionale
dell'agriturismo con i seguenti compiti:
    a)   esame   della   consistenza  della  domanda  e  dell'offerta
agrituristica,  anche  a  supporto  della  fase  informativa  e della
promozione italiana ed estera;
    b)  supporto  alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo
ed   investimento  relativi  all'agriturismo,  con  l'indicazione  di
coefficienti di impatto sul reddito e sull'occupazione;
    c)  definizione  e promozione di standard qualitativi relativi al
miglioramento dell'offerta agrituristica lombarda;
    d) partecipazione all'osservatorio nazionale dell'agriturismo.
   2.  All'osservatorio partecipano le rappresentanze delle province,
delle  comunita' montane, dell'associazione nazionale comuni italiani
(ANCI),    delle    CCIAA,    delle   aggregazioni   d'imprese   piu'
rappresentative  del settore agrituristico, anche come previsto dalla
legge   regionale  n.  1/2007,  nonche'  delle  competenti  direzioni
generali della Giunta regionale.
   3.  La  Giunta  regionale  trasmette  al  Consiglio  regionale una
relazione biennale sull'attivita' svolta dall'osservatorio regionale.