Art. 161.
Osservatorio regionale dell'agriturismo
1. E' istituito presso la competente Direzione generale, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, l'osservatorio regionale
dell'agriturismo con i seguenti compiti:
a) esame della consistenza della domanda e dell'offerta
agrituristica, anche a supporto della fase informativa e della
promozione italiana ed estera;
b) supporto alla realizzazione di piani e programmi di sviluppo
ed investimento relativi all'agriturismo, con l'indicazione di
coefficienti di impatto sul reddito e sull'occupazione;
c) definizione e promozione di standard qualitativi relativi al
miglioramento dell'offerta agrituristica lombarda;
d) partecipazione all'osservatorio nazionale dell'agriturismo.
2. All'osservatorio partecipano le rappresentanze delle province,
delle comunita' montane, dell'associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), delle CCIAA, delle aggregazioni d'imprese piu'
rappresentative del settore agrituristico, anche come previsto dalla
legge regionale n. 1/2007, nonche' delle competenti direzioni
generali della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una
relazione biennale sull'attivita' svolta dall'osservatorio regionale.