Art. 162.
Controlli
1. La provincia verifica il possesso e il mantenimento dei
requisiti oggettivi e soggettivi necessari al rilascio del
certificato di connessione, compresa la verifica, nel caso di
somministrazione di pasti e bevande, del rispetto dell'utilizzo
prevalente dei prodotti propri.
2. L'esito dei controlli effettuati dalla provincia e' comunicato
al comune ove ha sede l'agriturismo per l'assunzione dei
provvedimenti di competenza, nonche' all'osservatorio regionale
dell'agriturismo.
3. Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla
Regione una relazione dell'attivita' di vigilanza e controllo
esercitata.