Art. 162.

                              Controlli



   1.  La  provincia  verifica  il  possesso  e  il  mantenimento dei
requisiti   oggettivi   e   soggettivi   necessari  al  rilascio  del
certificato  di  connessione,  compresa  la  verifica,  nel  caso  di
somministrazione  di  pasti  e  bevande,  del  rispetto dell'utilizzo
prevalente dei prodotti propri.
   2.  L'esito dei controlli effettuati dalla provincia e' comunicato
al   comune   ove   ha   sede   l'agriturismo  per  l'assunzione  dei
provvedimenti   di  competenza,  nonche'  all'osservatorio  regionale
dell'agriturismo.
   3.  Entro il 31 dicembre di ogni anno le province trasmettono alla
Regione   una  relazione  dell'attivita'  di  vigilanza  e  controllo
esercitata.