Art. 163. Sanzioni amministrative 1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attivita' agrituristica senza aver presentato la DAA di cui all'art. 154; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica; in tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attivita'. 3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i limiti e le modalita' di esercizio dell'attivita' agrituristica previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui all'art. 164. In caso di particolare gravita' o di reiterazione della violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, puo' disporre con provvedimento motivato la sospensione dell'esercizio dell'attivita' per un periodo non superiore a trenta giorni. 4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia, alla Regione e alle ASL competenti per territorio. 5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni e' regolato dalla legge regionale n. 90/1983.