Art. 163.

                       Sanzioni amministrative



   1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00
a  euro  3.000,00  l'imprenditore  agricolo  che esercita l'attivita'
agrituristica  senza  aver  presentato la DAA di cui all'art. 154; in
tal  caso,  oltre  alla  sanzione  pecuniaria,  il  comune dispone il
divieto di prosecuzione dell'attivita'.
   2.  Incorre  nella  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
2.000,00  a  euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo
in  mancanza  dei  requisiti  soggettivi e oggettivi necessari per lo
svolgimento  dell'attivita'  agrituristica;  in  tal caso, oltre alla
sanzione  pecuniaria,  il  comune  dispone il divieto di prosecuzione
dell'attivita'.
   3.  Incorre  nella  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i
limiti  e  le  modalita'  di  esercizio  dell'attivita' agrituristica
previsti  dal  presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 164. In caso di particolare gravita' o di reiterazione della
violazione,  il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, puo' disporre
con    provvedimento    motivato    la   sospensione   dell'esercizio
dell'attivita' per un periodo non superiore a trenta giorni.
   4.  I  provvedimenti  di  divieto  di  prosecuzione dell'attivita'
agrituristica  disposti  dal  comune  sono comunicati alla provincia,
alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
   5.  Le  sanzioni  amministrative  sono  applicate  dai  comuni che
introitano  i  relativi  proventi. Il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni e' regolato dalla legge regionale n. 90/1983.