Art. 163.
Sanzioni amministrative
1. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00
a euro 3.000,00 l'imprenditore agricolo che esercita l'attivita'
agrituristica senza aver presentato la DAA di cui all'art. 154; in
tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il comune dispone il
divieto di prosecuzione dell'attivita'.
2. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro
2.000,00 a euro 10.000,00 chi utilizza la denominazione agriturismo
in mancanza dei requisiti soggettivi e oggettivi necessari per lo
svolgimento dell'attivita' agrituristica; in tal caso, oltre alla
sanzione pecuniaria, il comune dispone il divieto di prosecuzione
dell'attivita'.
3. Incorre nella sanzione amministrativa pecuniaria da euro
1.000,00 a euro 5.000,00 l'operatore agrituristico che non rispetta i
limiti e le modalita' di esercizio dell'attivita' agrituristica
previsti dal presente titolo e dal regolamento di attuazione di cui
all'art. 164. In caso di particolare gravita' o di reiterazione della
violazione, il comune, oltre alla sanzione pecuniaria, puo' disporre
con provvedimento motivato la sospensione dell'esercizio
dell'attivita' per un periodo non superiore a trenta giorni.
4. I provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita'
agrituristica disposti dal comune sono comunicati alla provincia,
alla Regione e alle ASL competenti per territorio.
5. Le sanzioni amministrative sono applicate dai comuni che
introitano i relativi proventi. Il procedimento per l'applicazione
delle sanzioni e' regolato dalla legge regionale n. 90/1983.