Art. 164.
Regolamento di attuazione
1. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina:
a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra
le attivita' agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro
tempo di lavoro e tenendo conto delle peculiarita' del territorio e
delle diverse produzioni agricole;
b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo
conto dell'offerta enogastronomica, della promozione dei prodotti
agroalimentari regionali e di quanto disposto dall'art. 157;
c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l'ospitalita'
e la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle
particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli
edifici e della tipologia di agriturismo familiare;
d) le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
e) le modalita' e le procedure per l'iscrizione all'elenco
provinciale degli operatori agrituristici e per la tenuta
dell'elenco;
f) le modalita' e l'organizzazione di corsi di formazione e di
preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
g) le modalita' di classificazione delle attivita' agrituristiche
anche a carattere familiare e dell'indirizzo specializzato aziendale,
in relazione all'attivita' esercitata, nonche' i criteri con cui
possono essere esercitate le diverse attivita' agrituristiche e gli
obblighi cui l'operatore agrituristico deve attenersi nell'esercizio
dell'attivita';
h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da
pescatori professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale
e statale, con l'utilizzo di locali connessi all'attivita' principale
che deve rimanere prevalente;
i) criteri per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
j) le modalita' dei controlli sulle attivita' e le regole per il
trasferimento e le variazioni di attivita';
k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione al
presente titolo.