Art. 164. Regolamento di attuazione 1. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina: a) i criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra le attivita' agricole e agrituristiche, utilizzando il parametro tempo di lavoro e tenendo conto delle peculiarita' del territorio e delle diverse produzioni agricole; b) i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo conto dell'offerta enogastronomica, della promozione dei prodotti agroalimentari regionali e di quanto disposto dall'art. 157; c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l'ospitalita' e la somministrazione di pasti e bevande, tenuto conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralita' degli edifici e della tipologia di agriturismo familiare; d) le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica; e) le modalita' e le procedure per l'iscrizione all'elenco provinciale degli operatori agrituristici e per la tenuta dell'elenco; f) le modalita' e l'organizzazione di corsi di formazione e di preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica; g) le modalita' di classificazione delle attivita' agrituristiche anche a carattere familiare e dell'indirizzo specializzato aziendale, in relazione all'attivita' esercitata, nonche' i criteri con cui possono essere esercitate le diverse attivita' agrituristiche e gli obblighi cui l'operatore agrituristico deve attenersi nell'esercizio dell'attivita'; h) i criteri per la pratica dell'ittiturismo esercitata da pescatori professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale e statale, con l'utilizzo di locali connessi all'attivita' principale che deve rimanere prevalente; i) criteri per la qualificazione dell'offerta agrituristica; j) le modalita' dei controlli sulle attivita' e le regole per il trasferimento e le variazioni di attivita'; k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi; l) ogni altra disposizione necessaria per dare esecuzione al presente titolo.