Art. 164.

                      Regolamento di attuazione



   1. Il regolamento di attuazione del presente titolo disciplina:
    a)  i  criteri per la valutazione del rapporto di connessione tra
le  attivita'  agricole  e  agrituristiche,  utilizzando il parametro
tempo  di  lavoro e tenendo conto delle peculiarita' del territorio e
delle diverse produzioni agricole;
    b)  i criteri per la somministrazione di pasti e bevande, tenendo
conto  dell'offerta  enogastronomica,  della  promozione dei prodotti
agroalimentari regionali e di quanto disposto dall'art. 157;
    c) i requisiti igienico-sanitari degli immobili per l'ospitalita'
e  la  somministrazione  di  pasti  e  bevande,  tenuto  conto  delle
particolari  caratteristiche  architettoniche  e  di  ruralita' degli
edifici e della tipologia di agriturismo familiare;
    d)  le  modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione
all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
    e)  le  modalita'  e  le  procedure  per  l'iscrizione all'elenco
provinciale   degli   operatori   agrituristici   e   per  la  tenuta
dell'elenco;
    f)  le  modalita'  e l'organizzazione di corsi di formazione e di
preparazione all'esercizio dell'attivita' agrituristica;
    g) le modalita' di classificazione delle attivita' agrituristiche
anche a carattere familiare e dell'indirizzo specializzato aziendale,
in  relazione  all'attivita'  esercitata,  nonche'  i criteri con cui
possono  essere  esercitate le diverse attivita' agrituristiche e gli
obblighi  cui l'operatore agrituristico deve attenersi nell'esercizio
dell'attivita';
    h)  i  criteri  per  la  pratica  dell'ittiturismo  esercitata da
pescatori  professionisti, ai sensi della normativa vigente regionale
e statale, con l'utilizzo di locali connessi all'attivita' principale
che deve rimanere prevalente;
    i) criteri per la qualificazione dell'offerta agrituristica;
    j)  le modalita' dei controlli sulle attivita' e le regole per il
trasferimento e le variazioni di attivita';
    k) la modulistica necessaria per gli adempimenti amministrativi;
    l)  ogni  altra  disposizione  necessaria  per dare esecuzione al
presente titolo.