Art. 112
Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura
1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di
pianificazione territoriale possono collocarsi solo attivita'
produttive agricole esercitate professionalmente, con i relativi
impianti, strutture e infrastrutture, secondo quanto previsto dal
PUP. L'eventuale realizzazione di un edificio a uso abitativo e'
ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del
PUP per le aree agricole.
2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP, il
regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi e le
condizioni in cui e' consentita la realizzazione di un'ulteriore
unita' abitativa, nell'ambito della medesima impresa agricola, per
garantire la continuita' gestionale, anche in presenza di ricambi
generazionali, e per l'utilizzazione di fabbricati esistenti come
foresterie per i lavoratori stagionali.
3. Nelle aree destinate all'agricoltura dal PRG, con esclusione
delle destinazioni a bosco, a pascolo e improduttivo, la densita'
fondiaria puo' essere calcolata utilizzando tutti gli appezzamenti
componenti l'azienda agricola ed effettivamente utilizzati o
utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure sul
territorio di piu' comuni limitrofi. In questo caso si considerano
limitrofi anche i comuni non direttamente confinanti, ma che sono
separati al massimo dal territorio di un altro comune. Nel caso di
aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a pascolo possono
essere utilizzate per il calcolo della densita' fondiaria. Se sono
utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai sensi di
questo comma, la densita' fondiaria e' calcolata in base all'indice
edilizio stabilito dal PRG del comune dove e' realizzato
l'intervento. In questo caso il comune competente, prima di
rilasciare il permesso di costruire, acquisisce il nulla osta dei
comuni confinanti.
4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme
di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG
si applica alle aree boscate oggetto di trasformazione in aree
agricole sulla base dell'autorizzazione della competente autorita'
forestale, anche se queste aree non sono state ancora recepite dal
PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante.
5. Non puo' essere mutata la destinazione d'uso degli edifici
realizzati ai sensi dei commi 1 e 2. Il vincolo di destinazione
agricola degli edifici aziendali e di quelli a uso abitativo
dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e 2, e'
inserito in un apposito registro comunale ad avvenuta presentazione
della dichiarazione di ultimazione dei lavori e prima del rilascio
del certificato di agibilita', con riferimento alle particelle
edificiali e alle eventuali porzioni materiali oggetto del titolo
edilizio. Nel registro sono inserite le aree delle quali e' stata
utilizzata la densita' fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i
relativi estratti tavolari e i fogli di possesso prodotti dagli
interessati, e degli edifici realizzati nelle aree destinate
all'agricoltura per l'esercizio dell'attivita' agricola od oggetto
del vincolo. Il vincolo decade a seguito della trasformazione
urbanistica dell'area agricola su cui ricade l'edificio, nei casi
ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della decadenza
del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale.
6. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di
pianificazione territoriale la realizzazione, da parte di soggetti
che non esercitano l'attivita' agricola in forma imprenditoriale, di
manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla manutenzione
ambientale, di limitate dimensioni, ai sensi delle norme di
attuazione del PUP relative alla aree agricole, e' subordinata al
rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal
regolamento urbanistico-edilizio provinciale, tenuto conto
dell'estensione delle superfici coltivate e dell'orientamento
colturale prevalente, ed e' subordinata, inoltre, alla reversibilita'
dell'intervento e al ripristino dell'area nel caso di dismissione
dell'attivita' agricola.
7. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di
pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi, anche i
ricoveri e i rifugi per gli animali d'affezione e gli altri ricoveri
di animali in genere, non destinati all'esercizio dell'attivita'
agricola.
8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC o
dai PRG mediante la riduzione di aree agricole di pregio e la
relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione del PUP,
e' subordinato:
a) alla redazione di un progetto unitario che preveda,
contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e l'apprestamento per
consentire la coltivazione delle aree individuate per la
compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in seguito
alla loro acquisizione sulla base di un titolo idoneo ai sensi
dell'art. 81, comma 1;
b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunita'
o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le
modalita' e i termini da osservare per la realizzazione degli
interventi d'infrastrutturazione e di apprestamento delle aree
individuate per la compensazione prevista dalle norme di attuazione
del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali in
corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee
garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunita' o
dal comune.
9. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di
interventi destinati all'esercizio dell'attivita' agrituristica, ai
sensi delle disposizioni provinciali in materia, e' subordinato
all'accertamento dell'iscrizione del richiedente nell'elenco
provinciale degli idonei all'esercizio dell'attivita' agrituristica.
10. Nel caso di opere pubbliche o d'interesse pubblico da
realizzare in aree individuate dai PTC o dai PRG mediante la
riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per
le quali e' esperibile la procedura espropriativa ai sensi delle
leggi in materia, l'approvazione del progetto unitario per la
realizzazione degli interventi, l'idonea infrastrutturazione e
l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono titolo
per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione.
In alternativa all'espropriazione si puo' fare ricorso alla
compensazione urbanistica ai sensi dell'art. 27.
11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti con
destinazione diversa da quella agricola o dismessi, anche
parzialmente, dall'attivita' agricola alla data di entrata in vigore
della legge urbanistica provinciale 2008 possono formare oggetto
degli interventi di recupero definiti dall'art. 77, comma 2, e degli
interventi di cui all'art. 77, comma 1, lettera f), di realizzazione
di manufatti di natura pertinenziale e di limitati ampliamenti per
garantirne la funzionalita', nei limiti previsti dai PRG.