Art. 112 
 
          Edificazione nelle aree destinate all'agricoltura 
 
  1.  Nelle  aree  destinate  all'agricoltura  dagli   strumenti   di
pianificazione  territoriale  possono   collocarsi   solo   attivita'
produttive agricole  esercitate  professionalmente,  con  i  relativi
impianti, strutture e infrastrutture,  secondo  quanto  previsto  dal
PUP. L'eventuale realizzazione di un  edificio  a  uso  abitativo  e'
ammessa nel rispetto di quanto previsto dalle norme di attuazione del
PUP per le aree agricole. 
  2. Secondo quanto previsto dalle norme di attuazione  del  PUP,  il
regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i casi  e  le
condizioni in cui e'  consentita  la  realizzazione  di  un'ulteriore
unita' abitativa, nell'ambito della medesima  impresa  agricola,  per
garantire la continuita' gestionale, anche  in  presenza  di  ricambi
generazionali, e per l'utilizzazione  di  fabbricati  esistenti  come
foresterie per i lavoratori stagionali. 
  3. Nelle aree destinate all'agricoltura  dal  PRG,  con  esclusione
delle destinazioni a bosco, a pascolo  e  improduttivo,  la  densita'
fondiaria puo' essere calcolata utilizzando  tutti  gli  appezzamenti
componenti  l'azienda  agricola  ed   effettivamente   utilizzati   o
utilizzabili, quando ricadono in un unico ambito comunale oppure  sul
territorio di piu' comuni limitrofi. In questo  caso  si  considerano
limitrofi anche i comuni non direttamente  confinanti,  ma  che  sono
separati al massimo dal territorio di un altro comune.  Nel  caso  di
aziende a prevalente indirizzo zootecnico le aree a  pascolo  possono
essere utilizzate per il calcolo della densita'  fondiaria.  Se  sono
utilizzate anche aree ricadenti in un comune limitrofo, ai  sensi  di
questo comma, la densita' fondiaria e' calcolata in  base  all'indice
edilizio  stabilito  dal  PRG   del   comune   dove   e'   realizzato
l'intervento.  In  questo  caso  il  comune  competente,   prima   di
rilasciare il permesso di costruire, acquisisce  il  nulla  osta  dei
comuni confinanti. 
  4. La disciplina delle aree agricole di pregio da parte delle norme
di attuazione del PUP e la corrispondente disciplina definita nel PRG
si applica alle  aree  boscate  oggetto  di  trasformazione  in  aree
agricole sulla base dell'autorizzazione  della  competente  autorita'
forestale, anche se queste aree non sono state  ancora  recepite  dal
PRG attraverso adeguamento cartografico o con variante. 
  5. Non puo' essere  mutata  la  destinazione  d'uso  degli  edifici
realizzati ai sensi dei commi 1  e  2.  Il  vincolo  di  destinazione
agricola  degli  edifici  aziendali  e  di  quelli  a  uso  abitativo
dell'imprenditore agricolo, realizzati ai sensi dei commi 1 e  2,  e'
inserito in un apposito registro comunale ad  avvenuta  presentazione
della dichiarazione di ultimazione dei lavori e  prima  del  rilascio
del  certificato  di  agibilita',  con  riferimento  alle  particelle
edificiali e alle eventuali porzioni  materiali  oggetto  del  titolo
edilizio. Nel registro sono inserite le aree  delle  quali  e'  stata
utilizzata la densita' fondiaria ai sensi del comma 2, con allegati i
relativi estratti tavolari e  i  fogli  di  possesso  prodotti  dagli
interessati,  e  degli  edifici  realizzati  nelle   aree   destinate
all'agricoltura per l'esercizio dell'attivita'  agricola  od  oggetto
del  vincolo.  Il  vincolo  decade  a  seguito  della  trasformazione
urbanistica dell'area agricola su cui  ricade  l'edificio,  nei  casi
ammessi dalle norme di attuazione del PUP. A seguito della  decadenza
del vincolo, il comune aggiorna il registro comunale. 
  6.  Nelle  aree  destinate  all'agricoltura  dagli   strumenti   di
pianificazione territoriale la realizzazione, da  parte  di  soggetti
che non esercitano l'attivita' agricola in forma imprenditoriale,  di
manufatti funzionali alla coltivazione del fondo o alla  manutenzione
ambientale,  di  limitate  dimensioni,  ai  sensi  delle   norme   di
attuazione del PUP relative alla aree  agricole,  e'  subordinata  al
rispetto dei limiti dimensionali e dei criteri generali stabiliti dal
regolamento   urbanistico-edilizio    provinciale,    tenuto    conto
dell'estensione  delle  superfici   coltivate   e   dell'orientamento
colturale prevalente, ed e' subordinata, inoltre, alla reversibilita'
dell'intervento e al ripristino dell'area  nel  caso  di  dismissione
dell'attivita' agricola. 
  7.  Nelle  aree  destinate  all'agricoltura  dagli   strumenti   di
pianificazione territoriale sono ammessi, oltre ai maneggi,  anche  i
ricoveri e i rifugi per gli animali d'affezione e gli altri  ricoveri
di animali in  genere,  non  destinati  all'esercizio  dell'attivita'
agricola. 
  8. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione
d'interventi in aree destinate a insediamento, individuate dai PTC  o
dai PRG mediante la  riduzione  di  aree  agricole  di  pregio  e  la
relativa compensazione, ai sensi delle norme di attuazione  del  PUP,
e' subordinato: 
  a)  alla  redazione  di   un   progetto   unitario   che   preveda,
contestualmente, l'idonea infrastrutturazione e  l'apprestamento  per
consentire  la   coltivazione   delle   aree   individuate   per   la
compensazione prevista dalle norme di attuazione del PUP, in  seguito
alla loro acquisizione sulla  base  di  un  titolo  idoneo  ai  sensi
dell'art. 81, comma 1; 
  b) alla stipula di una convenzione fra i richiedenti e le comunita'
o i comuni interessati, con la quale sono stabilite le condizioni, le
modalita' e  i  termini  da  osservare  per  la  realizzazione  degli
interventi  d'infrastrutturazione  e  di  apprestamento  delle   aree
individuate per la compensazione prevista dalle norme  di  attuazione
del PUP, compresa la realizzazione di eventuali barriere vegetali  in
corrispondenza dell'area oggetto di insediamento, assistita da idonee
garanzie finanziarie o di altra natura determinate dalla comunita'  o
dal comune. 
  9.  Il  rilascio  del  titolo  edilizio  per  la  realizzazione  di
interventi destinati all'esercizio dell'attivita'  agrituristica,  ai
sensi delle  disposizioni  provinciali  in  materia,  e'  subordinato
all'accertamento   dell'iscrizione   del   richiedente    nell'elenco
provinciale degli idonei all'esercizio dell'attivita' agrituristica. 
  10.  Nel  caso  di  opere  pubbliche  o  d'interesse  pubblico   da
realizzare in  aree  individuate  dai  PTC  o  dai  PRG  mediante  la
riduzione di aree agricole di pregio e la relativa compensazione, per
le quali e' esperibile la  procedura  espropriativa  ai  sensi  delle
leggi  in  materia,  l'approvazione  del  progetto  unitario  per  la
realizzazione  degli  interventi,  l'idonea   infrastrutturazione   e
l'apprestamento delle aree ai sensi del comma 8 costituiscono  titolo
per l'espropriazione delle aree che formano oggetto di compensazione.
In  alternativa  all'espropriazione  si  puo'   fare   ricorso   alla
compensazione urbanistica ai sensi dell'art. 27. 
  11. Nelle aree destinate all'agricoltura gli edifici esistenti  con
destinazione  diversa  da   quella   agricola   o   dismessi,   anche
parzialmente, dall'attivita' agricola alla data di entrata in  vigore
della legge urbanistica  provinciale  2008  possono  formare  oggetto
degli interventi di recupero definiti dall'art. 77, comma 2, e  degli
interventi di cui all'art. 77, comma 1, lettera f), di  realizzazione
di manufatti di natura pertinenziale e di  limitati  ampliamenti  per
garantirne la funzionalita', nei limiti previsti dai PRG.