Art. 113
Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali
1. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali e'
consentita al solo fine di permettere l'accesso ai terreni per i
lavori necessari alla conduzione del fondo e per il trasporto dei
prodotti. Queste strade non devono avere una larghezza superiore a
tre metri utili, fatto salvo quanto previsto dalla specifica
disciplina provinciale in materia di strade forestali.