Art. 113 
 
        Apertura di strade in zone agricole o silvo-pastorali 
 
  1. L'apertura di nuove strade in zone agricole o silvo-pastorali e'
consentita al solo fine di permettere  l'accesso  ai  terreni  per  i
lavori necessari alla conduzione del fondo e  per  il  trasporto  dei
prodotti. Queste strade non devono avere una  larghezza  superiore  a
tre  metri  utili,  fatto  salvo  quanto  previsto  dalla   specifica
disciplina provinciale in materia di strade forestali.