Art. 114 
 
                       Disposizioni in materia 
               di impianti di biogas in aree agricole 
 
  1.  Nelle  aree  destinate  all'agricoltura  dagli   strumenti   di
pianificazione territoriale e' ammessa la realizzazione da  parte  di
imprenditori  agricoli,  singoli  o  associati,  anche  in  forma  di
consorzio, di impianti per  la  produzione  di  biogas,  mediante  il
recupero e il trattamento di residui zootecnici e  agricoli,  purche'
questi  impianti  svolgano  una  funzione  accessoria  e  strumentale
rispetto all'attivita' principale di allevamento zootecnico  e  siano
previsti dal PRG. In assenza  di  specifica  previsione  del  PRG  la
realizzazione degli  impianti  puo'  essere  autorizzata  dal  comune
mediante il rilascio del permesso  di  costruire  in  deroga,  previo
nulla osta della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 98. 
  2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo  prevalente
di  effluenti  zootecnici  prodotti  dall'azienda.  A  tal  fine  gli
effluenti  zootecnici  rappresentano  almeno  il  70  per  cento  del
materiale che alimenta l'impianto. La parte residua di  materiale  e'
costituita solo da altre biomasse vegetali  derivanti  dall'attivita'
dell'azienda o prodotte da aziende agricole localizzate nello  stesso
contesto territoriale.  La  distribuzione  nel  suolo  del  digestato
avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e
dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento  delle
acque. 
  3. Per  l'acquisizione  del  titolo  abilitativo  edilizio  per  la
realizzazione degli impianti previsti  dal  comma  1  il  richiedente
produce un'apposita  relazione  tecnica,  con  la  descrizione  delle
modalita' di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione.
La  relazione  tecnica  evidenzia  la  sussistenza  delle  condizioni
previste dal comma 2. 
  4. Fermo restando quanto  stabilito  da  quest'articolo  la  giunta
provinciale definisce: 
  a) i limiti dimensionali degli impianti; 
  b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti; 
  c) specifiche  condizioni  per  la  realizzazione,  la  gestione  -
comprese le modalita' di distribuzione del digestato - e il controllo
degli impianti; 
  d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.