Art. 114
Disposizioni in materia
di impianti di biogas in aree agricole
1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di
pianificazione territoriale e' ammessa la realizzazione da parte di
imprenditori agricoli, singoli o associati, anche in forma di
consorzio, di impianti per la produzione di biogas, mediante il
recupero e il trattamento di residui zootecnici e agricoli, purche'
questi impianti svolgano una funzione accessoria e strumentale
rispetto all'attivita' principale di allevamento zootecnico e siano
previsti dal PRG. In assenza di specifica previsione del PRG la
realizzazione degli impianti puo' essere autorizzata dal comune
mediante il rilascio del permesso di costruire in deroga, previo
nulla osta della giunta provinciale, ai sensi dell'art. 98.
2. Gli impianti devono essere alimentati con l'utilizzo prevalente
di effluenti zootecnici prodotti dall'azienda. A tal fine gli
effluenti zootecnici rappresentano almeno il 70 per cento del
materiale che alimenta l'impianto. La parte residua di materiale e'
costituita solo da altre biomasse vegetali derivanti dall'attivita'
dell'azienda o prodotte da aziende agricole localizzate nello stesso
contesto territoriale. La distribuzione nel suolo del digestato
avviene nel rispetto delle disposizioni stabilite da quest'articolo e
dalle norme di attuazione del piano provinciale di risanamento delle
acque.
3. Per l'acquisizione del titolo abilitativo edilizio per la
realizzazione degli impianti previsti dal comma 1 il richiedente
produce un'apposita relazione tecnica, con la descrizione delle
modalita' di funzionamento degli impianti e della loro alimentazione.
La relazione tecnica evidenzia la sussistenza delle condizioni
previste dal comma 2.
4. Fermo restando quanto stabilito da quest'articolo la giunta
provinciale definisce:
a) i limiti dimensionali degli impianti;
b) ulteriori criteri relativi alla localizzazione degli impianti;
c) specifiche condizioni per la realizzazione, la gestione -
comprese le modalita' di distribuzione del digestato - e il controllo
degli impianti;
d) il contesto territoriale di provenienza delle biomasse vegetali.