Art. 115 
 
           Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti 
           per attivita' silvo-cofturali in aree agricole 
 
  1.  Nelle  aree  destinate  all'agricoltura  dagli   strumenti   di
pianificazione territoriale, diverse dalle aree  agricole  di  pregio
disciplinate dalle norme di  attuazione  del  PUP,  sono  ammessi  lo
stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e  i
depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il  taglio,
l'esbosco e l'allestimento del  legname,  se  ricorrono  le  seguenti
condizioni: 
  a) si tratta di attivita' e interventi strumentali  alle  attivita'
silvo-colturali svolte da soggetti iscritti  nell'elenco  provinciale
delle imprese forestali previsto dall'art. 61 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007; 
  b) le attivita' di lavorazione e di trasformazione sono svolte  con
macchinari mobili; 
  c)   gli   interventi   sono   realizzati   nel   rispetto    delle
caratteristiche tecniche e  dei  limiti  dimensionali  stabiliti  con
deliberazione della giunta provinciale, in modo da  salvaguardare  la
prevalente destinazione colturale  delle  aree  e  di  assicurare  la
reversibilita' dell'intervento e il ripristino delle aree nel caso di
dismissione   dell'attivita'    di    stoccaggio,    lavorazione    o
trasformazione. 
  2. In ogni caso e' escluso, nelle aree  destinate  all'agricoltura,
l'insediamento di manufatti per la lavorazione  e  la  trasformazione
delle biomasse legnose destinati ad attivita' produttive, fatta salva
la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di  biogas
o di compostaggio. Agli stoccaggi di legname grezzo si applica l'art.
62, comma 3, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione
della natura 2007. 
  3. Il rilascio del  titolo  edilizio  per  la  realizzazione  degli
interventi previsti dal comma  1  e'  subordinato  all'autorizzazione
della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.