Art. 115
Disposizioni in materia di stoccaggi e impianti
per attivita' silvo-cofturali in aree agricole
1. Nelle aree destinate all'agricoltura dagli strumenti di
pianificazione territoriale, diverse dalle aree agricole di pregio
disciplinate dalle norme di attuazione del PUP, sono ammessi lo
stoccaggio, la lavorazione o la trasformazione di legname grezzo e i
depositi per il ricovero di macchinari e attrezzature per il taglio,
l'esbosco e l'allestimento del legname, se ricorrono le seguenti
condizioni:
a) si tratta di attivita' e interventi strumentali alle attivita'
silvo-colturali svolte da soggetti iscritti nell'elenco provinciale
delle imprese forestali previsto dall'art. 61 della legge provinciale
sulle foreste e sulla protezione della natura 2007;
b) le attivita' di lavorazione e di trasformazione sono svolte con
macchinari mobili;
c) gli interventi sono realizzati nel rispetto delle
caratteristiche tecniche e dei limiti dimensionali stabiliti con
deliberazione della giunta provinciale, in modo da salvaguardare la
prevalente destinazione colturale delle aree e di assicurare la
reversibilita' dell'intervento e il ripristino delle aree nel caso di
dismissione dell'attivita' di stoccaggio, lavorazione o
trasformazione.
2. In ogni caso e' escluso, nelle aree destinate all'agricoltura,
l'insediamento di manufatti per la lavorazione e la trasformazione
delle biomasse legnose destinati ad attivita' produttive, fatta salva
la disciplina provinciale vigente concernente gli impianti di biogas
o di compostaggio. Agli stoccaggi di legname grezzo si applica l'art.
62, comma 3, della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione
della natura 2007.
3. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione degli
interventi previsti dal comma 1 e' subordinato all'autorizzazione
della sottocommissione della CUP, anche per i profili paesaggistici.