Art. 116
Banca della terra
1. Al fine di valorizzare il patrimonio agricolo-forestale, di
promuovere processi di ricomposizione e riordino fondiario, di
recuperare ad uso produttivo le superfici agricole e forestali
abbandonate, incolte o sottoutilizzate, anche per incentivare
l'insediamento del'imprenditoria agricola e, in particolare dei
giovani imprenditori, nonche' al fine di favorire la salvaguardia del
territorio e del paesaggio, e' istituita la Banca della terra.
2. La Banca della terra consiste in un inventario, strutturato a
partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni privati che i
proprietari hanno dichiarato disponibili per la temporanea
assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il perseguimento
delle finalita' del comma 1.
3. La giunta provinciale, con propria deliberazione, definisce i
criteri e le modalita' per la costituzione, il funzionamento e la
gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di questa legge.