Art. 116 
 
                          Banca della terra 
 
  1. Al fine di  valorizzare  il  patrimonio  agricolo-forestale,  di
promuovere  processi  di  ricomposizione  e  riordino  fondiario,  di
recuperare ad  uso  produttivo  le  superfici  agricole  e  forestali
abbandonate,  incolte  o  sottoutilizzate,  anche   per   incentivare
l'insediamento  del'imprenditoria  agricola  e,  in  particolare  dei
giovani imprenditori, nonche' al fine di favorire la salvaguardia del
territorio e del paesaggio, e' istituita la Banca della terra. 
  2. La Banca della terra consiste in un  inventario,  strutturato  a
partire dal SIAT, dei terreni pubblici e dei terreni  privati  che  i
proprietari  hanno   dichiarato   disponibili   per   la   temporanea
assegnazione ai soggetti che ne fanno richiesta per il  perseguimento
delle finalita' del comma 1. 
  3. La giunta provinciale, con propria  deliberazione,  definisce  i
criteri e le modalita' per la costituzione,  il  funzionamento  e  la
gestione della Banca della terra, entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore di questa legge.