Art. 160 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. Dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono
abrogati: 
    a) la legge regionale 23 marzo 2000, n.  42  (Testo  unico  delle
leggi regionali in materia di turismo); 
    b) la legge regionale 17 gennaio  2005,  n.  14  (Modifiche  alla
legge regionale 23  marzo  2000,  n.  42  «Testo  unico  delle  leggi
regionali in materia di turismo»); 
    c) l'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n.  40  (Legge
di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007); 
    d) gli articoli da 71 a 77  della  legge  regionale  29  dicembre
2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011); 
    e) la legge regionale 11 dicembre 2012,  n.  74  (Modifiche  alla
legge regionale 23  marzo  2000,  n.  42  «Testo  unico  delle  leggi
regionali in  materia  di  turismo»  in  attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche  professionali
e della direttiva  2006/123/  CE  relativa  ai  servizi  nel  mercato
interno); 
    f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla  legge
regionale 23 marzo 2000, n. 42 «Testo unico delle leggi regionali  in
materia di turismo»); 
    g) la  legge  regionale  27  novembre  2013,  n.  71  (Disciplina
dell'attivita' ricettiva di albergo diffuso); 
    h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n.
25 (Riordino delle funzioni provinciali  in  materia  di  turismo  in
attuazione della legge regionale  n. 22/2015.  Modifiche  alla  legge
regionale n. 42/2000 e alla legge regionale n. 22/2015). 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 20 dicembre 2016 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 14 dicembre 2016. 
(Omissis).