Art. 160 Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: a) la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo); b) la legge regionale 17 gennaio 2005, n. 14 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»); c) l'art. 11 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 40 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2007); d) gli articoli da 71 a 77 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011); e) la legge regionale 11 dicembre 2012, n. 74 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo» in attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e della direttiva 2006/123/ CE relativa ai servizi nel mercato interno); f) la legge regionale 7 maggio 2013, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 «Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo»); g) la legge regionale 27 novembre 2013, n. 71 (Disciplina dell'attivita' ricettiva di albergo diffuso); h) gli articoli da 1 a 84 della legge regionale 18 marzo 2016, n. 25 (Riordino delle funzioni provinciali in materia di turismo in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alla legge regionale n. 42/2000 e alla legge regionale n. 22/2015). La presente legge e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 20 dicembre 2016 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 14 dicembre 2016. (Omissis).