Art. 188. Assegnazione degli obiettivi e delle risorse - Procedura 1. Ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, la giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale di bilancio o di autorizzazione all'esercizio provvisorio, adotta il programma annuale di attivita' dell'amministrazione, che costituisce l'atto d'indirizzo e di direttiva dell'organo di governo nei confronti dei dirigenti per l'attivita' amministrativa e gestionale di loro competenza, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo strategico. 2. Nei successivi quindici giorni, su proposta della competente struttura di diretta collaborazione istituita all'interno del segretariato generale e previo esame della conferenza di coordinamento, la giunta assegna ai direttori di dipartimento gli obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale, con le relative priorita', nonche' le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali. 3. Il provvedimento di assegnazione di cui al comma 2 deve indicare: a) la descrizione sintetica degli obiettivi da raggiungere ed il grado di priorita', nonche' i programmi ed i progetti da realizzare; b) l'indicazione, a margine di ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato, dei parametri di misurazione da assumere come indicatori per la verifica della loro effettiva realizzazione. Tali parametri sono proposti dal servizio di valutazione e controllo strategico, di concerto con la struttura di cui al comma 2 e, preventivamente, concordati con i direttori dipartimentali; c) l'elencazione dei capitoli di bilancio attribuiti per l'attivita' ordinaria di competenza, nonche' di quelli correlati a ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato; d) l'elencazione del personale assegnato, ivi compreso quello da confermare o di nuova assegnazione in relazione agli obiettivi, programmi e progetti da realizzare; e) l'elencazione delle risorse strumentali messe a disposizione. 4. Gli obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere modificati dalla giunta nel corso della gestione ove vengano accertate situazioni, conseguenti anche all'assestamento o a variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento. 5. Entro quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 3 i direttori di dipartimento adottano il programma annuale direzionale che costituisce l'atto d'individuazione e negoziazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti, delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnati ai vari livelli di responsabilita' dirigenziali interne al dipartimento, nonche' il riferimento per l'esercizio del controllo di gestione. II programma annuale direzionale (P.A.D.) attribuisce ai dirigenti sottordinati la responsabilita' della realizzazione di specifici obiettivi e progetti e ripartisce tra i dirigenti stessi le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili, nel rispetto delle procedure e delle modalita' stabilite dall'Art. 189. 6. Il programma annuale direzionale deve contenere gli elementi indicati nel comma 3. Ai fini della valutazione dei dirigenti gli obiettivi specifici ed i progetti, previsti nel piano annuale direzionale, sono assegnati con le procedure ed i criteri indicati nell'Art. 189, lettera h), previo esame in sede di contrattazione integrativa aziendale.