Art. 188.
      Assegnazione degli obiettivi e delle risorse - Procedura
    1.  Ai sensi dell'Art. 30 della legge regionale 20 novembre 2001,
n.  25,  la  giunta, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della
legge   regionale  di  bilancio  o  di  autorizzazione  all'esercizio
provvisorio,    adotta    il    programma    annuale   di   attivita'
dell'amministrazione,   che   costituisce  l'atto  d'indirizzo  e  di
direttiva  dell'organo  di  governo  nei  confronti dei dirigenti per
l'attivita'  amministrativa  e gestionale di loro competenza, nonche'
il riferimento per l'esercizio del controllo strategico.
    2.  Nei  successivi quindici giorni, su proposta della competente
struttura   di   diretta  collaborazione  istituita  all'interno  del
segretariato   generale   e   previo   esame   della   conferenza  di
coordinamento,  la  giunta  assegna  ai direttori di dipartimento gli
obiettivi ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il
bilancio  annuale,  con  le relative priorita', nonche' le necessarie
risorse finanziarie, umane e strumentali.
    3.  Il  provvedimento  di  assegnazione  di  cui  al comma 2 deve
indicare:
      a) la  descrizione  sintetica degli obiettivi da raggiungere ed
il  grado  di  priorita',  nonche'  i  programmi  ed  i  progetti  da
realizzare;
      b) l'indicazione,  a  margine di ciascun obiettivo, programma e
progetto  assegnato,  dei  parametri  di misurazione da assumere come
indicatori  per  la verifica della loro effettiva realizzazione. Tali
parametri  sono  proposti  dal  servizio  di  valutazione e controllo
strategico,  di  concerto  con  la  struttura  di  cui  al comma 2 e,
preventivamente, concordati con i direttori dipartimentali;
      c) l'elencazione   dei  capitoli  di  bilancio  attribuiti  per
l'attivita'  ordinaria  di  competenza, nonche' di quelli correlati a
ciascun obiettivo, programma e progetto assegnato;
      d) l'elencazione  del  personale assegnato, ivi compreso quello
da  confermare  o  di nuova assegnazione in relazione agli obiettivi,
programmi e progetti da realizzare;
      e) l'elencazione    delle    risorse    strumentali   messe   a
disposizione.
    4.  Gli  obiettivi, programmi e progetti assegnati possono essere
modificati   dalla  giunta  nel  corso  della  gestione  ove  vengano
accertate   situazioni,   conseguenti   anche  all'assestamento  o  a
variazione del bilancio annuale, che ne richiedano un riadattamento.
    5.  Entro  quindici giorni dall'adozione del provvedimento di cui
al  comma 3 i direttori di dipartimento adottano il programma annuale
direzionale  che  costituisce  l'atto d'individuazione e negoziazione
degli   obiettivi,  dei  programmi  e  dei  progetti,  delle  risorse
finanziarie,  umane  e  strumentali  assegnati  ai  vari  livelli  di
responsabilita'  dirigenziali  interne  al  dipartimento,  nonche' il
riferimento  per  l'esercizio del controllo di gestione. II programma
annuale direzionale (P.A.D.) attribuisce ai dirigenti sottordinati la
responsabilita' della realizzazione di specifici obiettivi e progetti
e  ripartisce  tra i dirigenti stessi le risorse umane, finanziarie e
strumentali   disponibili,  nel  rispetto  delle  procedure  e  delle
modalita' stabilite dall'Art. 189.
    6.  Il  programma annuale direzionale deve contenere gli elementi
indicati  nel  comma  3.  Ai fini della valutazione dei dirigenti gli
obiettivi  specifici  ed  i  progetti,  previsti  nel  piano  annuale
direzionale,  sono  assegnati  con le procedure ed i criteri indicati
nell'Art.  189,  lettera  h),  previo esame in sede di contrattazione
integrativa aziendale.