Art. 189. Procedure e modalita' di valutazione 1. La valutazione dei dirigenti regionali avviene nel rispetto dei principi indicati nell'Art. 34. Essa avviene sulla base delle seguenti procedure e modalita': a) la valutazione dei direttori di dipartimento viene effettuata, in unica istanza, dalla giunta sulla base degli elementi forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico, antecedentemente alla valutazione degli altri dirigenti regionali e, di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno; b) la procedura di valutazione costituisce presupposto per l'applicazione delle misure di cui all'Art. 161, comma 3 in materia di responsabilita' dirigenziale. Le misure di cui al comma 3 del predetto articolo si applicano allorche' il mancato raggiungimento degli obiettivi emerga dalle ordinarie ed annuali procedure di valutazione. Tuttavia, quando il rischio grave del mancato raggiungimento degli obiettivi si verifica prima della scadenza annuale, il procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso, inoltre, nei casi previsti dall'Art. 167. c) la valutazione ordinaria del personale con incarichi dirigenziali viene effettuata anche al fine dell'attribuzione dell'indennita' di risultato; d) la valutazione di prima istanza, che si ispira ai principi della conoscenza diretta del valutato e della partecipazione dello stesso al procedimento di valutazione, viene effettuata dal dirigente immediatamente sovraordinato al momento della valutazione stessa, sulla base del conseguimento degli obiettivi assegnati e della capacita' nella direzione. Pertanto: 1) il dirigente di area e delle posizioni individuali sono valutati dal direttore regionale; 2) il direttore regionale e i dirigenti di staff delle strutture direzionali dipartimentali sono valutati dal direttore del dipartimento; e) la verifica della valutazione di prima istanza e' effettuata, su istanza del valutato, dal valutatore di seconda istanza, e cioe': 1) dal direttore di dipartimento, per il dirigente di area e per il dirigente della posizione individuale; 2) dalla giunta, su istruttoria del servizio di valutazione e controllo strategico, per il direttore della direzione regionale e per i dirigenti di staff delle strutture direzionali dipartimentali; f) il procedimento di valutazione individuale si ritiene concluso quando: 1) sia intervenuta la sottoscrizione della scheda di valutazione da parte del dirigente valutato in segno di accettazione della valutazione; 2) pur non sottoscrivendo la scheda di valutazione il valutato non abbia richiesto la verifica in seconda istanza entro il termine di dieci giorni dalla data della prima valutazione; 3) su istanza del valutato sia intervenuta la verifica di seconda istanza, anche se non accettata dal valutato; 4) sia intervenuta la decisione della giunta per le valutazioni per cui e' prevista la definizione in un'unica istanza; g) la valutazione di prima istanza e' effettuata garantendo la partecipazione del valutato secondo la metodologia di seguito indicata. All'inizio del periodo di valutazione devono essere stabilite, previo esame dei criteri in sede di contrattazione integrativa aziendale: 1) l'indicazione dei parametri, in percentuale, di ripartizione dell'indennita' di risultato; 2) l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente e i relativi pesi e criteri, accettati dal dirigente; 3) l'indicazione delle tipologie che connotano la capacita' di direzione; 4) l'inserimento delle eventuali osservazioni e la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore di prima istanza. Alla fine dell'esercizio finanziario e, di norma, entro il successivo mese di marzo, occorre determinare ai fini della valutazione; 5) la valutazione complessiva del raggiungimento degli obiettivi sulla base del grado di conseguimento; 6) la valutazione complessiva delle capacita di direzione sulla base dei valori preconcordati; 7) la valutazione della disponibilita' dimostrata dal dirigente; 8) il parametro relativo di valutazione al fine dell'attribuzione dell'indennita' di risultato riferita al periodo di valutazione; 9) la motivazione sintetica posta a base della valutazione, anche nel caso che la stessa venga accettata dal valutato; 10) la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che da parte del valutatore. In caso di non accettazione della valutazione il valutato deve riportare sulla scheda le relative motivazioni che dovranno essere oggetto di esame in sede di verifica; h) la verifica di seconda istanza e' effettuata dal valutatore sovraordinato entro il termine di quindici giorni dalla data della richiesta di riesame e si conclude con l'apposizione sulla proposta di valutazione di prima istanza della percentuale della retribuzione di risultato da assegnarsi.