Art. 189.
                Procedure e modalita' di valutazione
    1.  La  valutazione  dei dirigenti regionali avviene nel rispetto
dei  principi  indicati  nell'Art.  34. Essa avviene sulla base delle
seguenti procedure e modalita':
      a) la   valutazione   dei   direttori   di  dipartimento  viene
effettuata,  in unica istanza, dalla giunta sulla base degli elementi
forniti   dall'organo   di   valutazione   e   controllo  strategico,
antecedentemente  alla valutazione degli altri dirigenti regionali e,
di norma, entro il mese di febbraio di ogni anno;
      b) la  procedura  di  valutazione  costituisce  presupposto per
l'applicazione  delle  misure di cui all'Art. 161, comma 3 in materia
di  responsabilita'  dirigenziale.  Le  misure  di cui al comma 3 del
predetto  articolo si  applicano  allorche' il mancato raggiungimento
degli  obiettivi  emerga  dalle  ordinarie  ed  annuali  procedure di
valutazione.   Tuttavia,   quando   il   rischio  grave  del  mancato
raggiungimento  degli  obiettivi  si  verifica  prima  della scadenza
annuale,  il  procedimento di valutazione puo' essere anticipatamente
concluso. Il procedimento di valutazione e' anticipatamente concluso,
inoltre, nei casi previsti dall'Art. 167.
      c) la   valutazione   ordinaria  del  personale  con  incarichi
dirigenziali   viene   effettuata  anche  al  fine  dell'attribuzione
dell'indennita' di risultato;
      d) la  valutazione  di prima istanza, che si ispira ai principi
della  conoscenza  diretta  del valutato e della partecipazione dello
stesso al procedimento di valutazione, viene effettuata dal dirigente
immediatamente  sovraordinato  al  momento  della valutazione stessa,
sulla  base  del  conseguimento  degli  obiettivi  assegnati  e della
capacita' nella direzione. Pertanto:
        1)  il  dirigente  di area e delle posizioni individuali sono
valutati dal direttore regionale;
        2)  il  direttore  regionale  e  i  dirigenti  di staff delle
strutture  direzionali dipartimentali sono valutati dal direttore del
dipartimento;
      e) la   verifica   della   valutazione   di  prima  istanza  e'
effettuata,  su  istanza  del  valutato,  dal  valutatore  di seconda
istanza, e cioe':
        1)  dal direttore di dipartimento, per il dirigente di area e
per il dirigente della posizione individuale;
        2) dalla giunta, su istruttoria del servizio di valutazione e
controllo  strategico,  per  il direttore della direzione regionale e
per i dirigenti di staff delle strutture direzionali dipartimentali;
      f) il   procedimento  di  valutazione  individuale  si  ritiene
concluso quando:
        1)   sia   intervenuta  la  sottoscrizione  della  scheda  di
valutazione  da parte del dirigente valutato in segno di accettazione
della valutazione;
        2)  pur  non  sottoscrivendo  la  scheda  di  valutazione  il
valutato  non abbia richiesto la verifica in seconda istanza entro il
termine di dieci giorni dalla data della prima valutazione;
        3)  su  istanza  del  valutato sia intervenuta la verifica di
seconda istanza, anche se non accettata dal valutato;
        4)   sia   intervenuta  la  decisione  della  giunta  per  le
valutazioni per cui e' prevista la definizione in un'unica istanza;
      g) la  valutazione di prima istanza e' effettuata garantendo la
partecipazione   del  valutato  secondo  la  metodologia  di  seguito
indicata.
    All'inizio  del  periodo  di valutazione devono essere stabilite,
previo  esame  dei  criteri  in  sede  di  contrattazione integrativa
aziendale:
      1) l'indicazione dei parametri, in percentuale, di ripartizione
dell'indennita' di risultato;
      2)  l'indicazione degli obiettivi assegnati a ciascun dirigente
e i relativi pesi e criteri, accettati dal dirigente;
      3)  l'indicazione delle tipologie che connotano la capacita' di
direzione;
      4)    l'inserimento   delle   eventuali   osservazioni   e   la
sottoscrizione,  sia da parte del dirigente valutato che da parte del
valutatore di prima istanza.
    Alla  fine  dell'esercizio  finanziario  e,  di  norma,  entro il
successivo   mese   di marzo,   occorre  determinare  ai  fini  della
valutazione;
      5)   la   valutazione   complessiva  del  raggiungimento  degli
obiettivi sulla base del grado di conseguimento;
      6) la valutazione complessiva delle capacita di direzione sulla
base dei valori preconcordati;
      7)   la   valutazione   della   disponibilita'  dimostrata  dal
dirigente;
      8)    il    parametro   relativo   di   valutazione   al   fine
dell'attribuzione dell'indennita' di risultato riferita al periodo di
valutazione;
      9)  la  motivazione  sintetica  posta a base della valutazione,
anche nel caso che la stessa venga accettata dal valutato;
      10)  la sottoscrizione, sia da parte del dirigente valutato che
da   parte   del  valutatore.  In  caso  di  non  accettazione  della
valutazione  il  valutato  deve  riportare  sulla  scheda le relative
motivazioni che dovranno essere oggetto di esame in sede di verifica;
      h) la  verifica di seconda istanza e' effettuata dal valutatore
sovraordinato  entro  il  termine di quindici giorni dalla data della
richiesta  di  riesame e si conclude con l'apposizione sulla proposta
di  valutazione di prima istanza della percentuale della retribuzione
di risultato da assegnarsi.