Art. 190.
                      Retribuzione di risultato
    1.  In  armonia  con  il contratto collettivo nazionale di lavoro
della  dirigenza  ed  al  fine di promuovere e sviluppare una cultura
manageriale  orientata  ai  risultati dell'attivita' amministrativa e
della  gestione,  l'amministrazione regionale corrisponde annualmente
ai dirigenti una retribuzione di risultato.
    2. La retribuzione di risultato e' erogata soltanto a seguito del
raggiungimento   degli  obiettivi  annualmente  assegnati  e  ad  una
positiva valutazione secondo i criteri di cui all'Art. 189.