Art. 190. Retribuzione di risultato 1. In armonia con il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza ed al fine di promuovere e sviluppare una cultura manageriale orientata ai risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione, l'amministrazione regionale corrisponde annualmente ai dirigenti una retribuzione di risultato. 2. La retribuzione di risultato e' erogata soltanto a seguito del raggiungimento degli obiettivi annualmente assegnati e ad una positiva valutazione secondo i criteri di cui all'Art. 189.