Art. 165.
Articolazione delle competenze
1. La Regione e le province esercitano le funzioni amministrative
in materia di usi civici trasferite con decreto del Presidente della
Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi personali ed uffici) e con decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977.
2. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi
civici.
3. Sono conferite alle province le funzioni amministrative
previste dall'art. 167 del presente capo e dal capo II, fatta
eccezione per i procedimenti amministrativi gia' iniziati alla data
del 13 novembre 2004, ma non ancora conclusi, che restano di
competenza della Regione.
4. Le funzioni di competenza della Regione relative ai
procedimenti amministrativi in corso sono adottate con provvedimento
dirigenziale.