Art. 165. Articolazione delle competenze 1. La Regione e le province esercitano le funzioni amministrative in materia di usi civici trasferite con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11 (Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei relativi personali ed uffici) e con decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977. 2. La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi civici. 3. Sono conferite alle province le funzioni amministrative previste dall'art. 167 del presente capo e dal capo II, fatta eccezione per i procedimenti amministrativi gia' iniziati alla data del 13 novembre 2004, ma non ancora conclusi, che restano di competenza della Regione. 4. Le funzioni di competenza della Regione relative ai procedimenti amministrativi in corso sono adottate con provvedimento dirigenziale.