Art. 165.

                   Articolazione delle competenze



   1.  La Regione e le province esercitano le funzioni amministrative
in  materia di usi civici trasferite con decreto del Presidente della
Repubblica  15  gennaio  1972,  n.  11  (Trasferimento alle Regioni a
statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di
agricoltura e foreste, di caccia e di pesca nelle acque interne e dei
relativi  personali  ed  uffici)  e  con decreto del Presidente della
Repubblica n. 616/1977.
   2.  La Regione, attraverso l'ERSAF, promuove il riordino degli usi
civici.
   3.   Sono  conferite  alle  province  le  funzioni  amministrative
previste  dall'art.  167  del  presente  capo  e  dal  capo II, fatta
eccezione  per  i procedimenti amministrativi gia' iniziati alla data
del  13  novembre  2004,  ma  non  ancora  conclusi,  che  restano di
competenza della Regione.
   4.   Le   funzioni   di   competenza  della  Regione  relative  ai
procedimenti  amministrativi in corso sono adottate con provvedimento
dirigenziale.