Art. 166.
Oneri
1. Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni
di propria competenza previste dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n.
332/1928, ad eccezione di quelle riguardanti registrazioni e
trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al
comma 1, la Regione concede contributi ai comuni che attuano un
programma di ricerche storico-documentarie e allestiscono
strumentazioni cartografiche funzionali agli obiettivi di cui al
presente capo.
3. Le domande dei comuni rivolte ad ottenere i contributi devono
pervenire alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno.
4. La Giunta regionale approva il piano di riparto fra i comuni
richiedenti.
5. La liquidazione dei contributi e' subordinata al positivo
accertamento della collaborazione prestata.