Art. 166.

                                Oneri



   1.  Sono a carico della Regione gli oneri relativi alle operazioni
di propria competenza previste dalla legge n. 1766/1927 e dal r.d. n.
332/1928,   ad   eccezione  di  quelle  riguardanti  registrazioni  e
trascrizioni che sono a carico dei soggetti interessati.
   2. Al fine di accelerare la definizione delle operazioni di cui al
comma  1,  la  Regione  concede  contributi  ai comuni che attuano un
programma    di    ricerche   storico-documentarie   e   allestiscono
strumentazioni  cartografiche  funzionali  agli  obiettivi  di cui al
presente capo.
   3.  Le  domande dei comuni rivolte ad ottenere i contributi devono
pervenire alla struttura competente entro il 31 marzo di ogni anno.
   4.  La  Giunta  regionale approva il piano di riparto fra i comuni
richiedenti.
   5.  La  liquidazione  dei  contributi  e'  subordinata al positivo
accertamento della collaborazione prestata.