Art. 167.
Alienazioni e mutamenti di destinazione
1. Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali
in materia di usi civici, per le alienazioni e le modifiche di
destinazione dei beni d'uso civico di cui all'art. 12 della legge n.
1766/1927 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
2. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione sono autorizzati a
condizione che gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa
destinazione dei beni stessi ovvero in connessione ad opere ed
interventi di pubblica utilita'.
3. Per gli adempimenti istruttori relativi ai procedimenti in
corso la Regione puo' avvalersi degli uffici di province o di
comunita' montane, previe intese con le amministrazioni interessate;
la Regione puo' altresi' conferire incarichi professionali a esperti
di comprovata competenza in materie agrarie, forestali, catastali e
storico-giuridiche.