Art. 167.

               Alienazioni e mutamenti di destinazione



   1.  Sino all'entrata in vigore di organiche disposizioni regionali
in  materia  di  usi  civici,  per  le  alienazioni e le modifiche di
destinazione  dei beni d'uso civico di cui all'art. 12 della legge n.
1766/1927 si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3.
   2. Le alienazioni o i mutamenti di destinazione sono autorizzati a
condizione  che  gli strumenti urbanistici generali prevedano diversa
destinazione  dei  beni  stessi  ovvero  in  connessione  ad opere ed
interventi di pubblica utilita'.
   3.  Per  gli  adempimenti  istruttori  relativi ai procedimenti in
corso  la  Regione  puo'  avvalersi  degli  uffici  di  province o di
comunita'  montane, previe intese con le amministrazioni interessate;
la  Regione puo' altresi' conferire incarichi professionali a esperti
di  comprovata  competenza in materie agrarie, forestali, catastali e
storico-giuridiche.