Art. 117 
 
Disposizioni in materia di permesso  di  costruire  e  SCIA  in  aree
                  produttive del settore secondario 
 
  1.  Il  rilascio  del  titolo  edilizio  per  la  realizzazione  di
interventi  in  aree  destinate   dagli   strumenti   urbanistici   a
insediamenti  produttivi  del  settore  secondario   e'   subordinato
all'accertamento in capo al richiedente delle  attivita'  ammesse  in
queste aree e alla stipula di una convenzione  fra  il  comune  e  il
proprietario dell'area, se e' un soggetto diverso dal richiedente. La
convenzione stabilisce le condizioni e i  termini  da  osservare  per
l'insediamento nei fabbricati delle  imprese  che  hanno  titolo  per
esercitare l'attivita' ammessa dal PRG, ed, e'  assistita  da  idonee
garanzie finanziarie o di altra natura determinate  dal  comune.  Con
propria deliberazione la giunta provinciale puo'  adottare  direttive
per l'applicazione di questo comma. 
  2. Il rilascio del  titolo  abilitativo  edilizio  per  realizzare,
anche con il  solo  cambio  d'uso  degli  edifici  esistenti,  unita'
residenziali nelle aree produttive del settore secondario di  livello
provinciale e locale e' ammesso  nel  rispetto  dei  limiti  e  delle
condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione del  PUP.  Ai
sensi delle norme di attuazione  del  PUP,  inoltre,  il  regolamento
urbanistico-edilizio provinciale definisce i casi e le condizioni per
consentire l'eventuale realizzazione di un'ulteriore unita' abitativa
nell'ambito della medesima  impresa  per  garantirne  la  continuita'
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.