Art. 117
Disposizioni in materia di permesso di costruire e SCIA in aree
produttive del settore secondario
1. Il rilascio del titolo edilizio per la realizzazione di
interventi in aree destinate dagli strumenti urbanistici a
insediamenti produttivi del settore secondario e' subordinato
all'accertamento in capo al richiedente delle attivita' ammesse in
queste aree e alla stipula di una convenzione fra il comune e il
proprietario dell'area, se e' un soggetto diverso dal richiedente. La
convenzione stabilisce le condizioni e i termini da osservare per
l'insediamento nei fabbricati delle imprese che hanno titolo per
esercitare l'attivita' ammessa dal PRG, ed, e' assistita da idonee
garanzie finanziarie o di altra natura determinate dal comune. Con
propria deliberazione la giunta provinciale puo' adottare direttive
per l'applicazione di questo comma.
2. Il rilascio del titolo abilitativo edilizio per realizzare,
anche con il solo cambio d'uso degli edifici esistenti, unita'
residenziali nelle aree produttive del settore secondario di livello
provinciale e locale e' ammesso nel rispetto dei limiti e delle
condizioni stabilite ai sensi delle norme di attuazione del PUP. Ai
sensi delle norme di attuazione del PUP, inoltre, il regolamento
urbanistico-edilizio provinciale definisce i casi e le condizioni per
consentire l'eventuale realizzazione di un'ulteriore unita' abitativa
nell'ambito della medesima impresa per garantirne la continuita'
gestionale, anche in presenza di ricambi generazionali.