Art. 118 
 
               Attivita' ammesse nelle aree produttive 
                       del settore secondario 
 
  1. Nelle aree produttive del settore  secondario  sono  ammesse  le
attivita' previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree,
inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione  urbanistica,
servizi e impianti di interesse  collettivo,  strutture  di  servizio
comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone  per  la
logistica, mense aziendali, strutture  per  attivita'  di  formazione
professionale. 
  2.  Nelle  aree  produttive  del  settore  secondario  di   livello
provinciale le attivita' industriali e artigianali  di  cui  all'art.
33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP, se il procedimento di
valutazione di impatto ambientale si e' concluso positivamente  e  ha
accertato la necessita' di superare i parametri  edilizi  in  ragione
della tipologia dei processi produttivi previsti, il comune  rilascia
il titolo edilizio anche in deroga ai parametri edilizi fissati dagli
strumenti  di  pianificazione  territoriale,   senza   ricorso   alla
procedura di deroga prevista dagli articoli 97 e 98. 
  3. Nelle aree produttive del settore secondario di  livello  locale
esistenti, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, sono  ammesse,
oltre alle attivita' previste dal comma 1, le attivita' terziarie che
per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico
urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali  attivita'  di
servizio, uffici, palestre,  attivita'  ludico-ricreative,  strutture
per manifestazioni  musicali,  sportive  ed  espositive.  Nelle  aree
produttive del settore secondario di livello  locale  e'  ammesso  il
commercio all'ingrosso. 
  4. Nelle aree produttive del settore secondario di  livello  locale
aventi  carattere   multifunzionale   sono   ammesse   le   attivita'
commerciali individuate dai criteri previsti dalla legge  provinciale
sul commercio 2010.