Art. 118
Attivita' ammesse nelle aree produttive
del settore secondario
1. Nelle aree produttive del settore secondario sono ammesse le
attivita' previste dalle norme di attuazione del PUP. In queste aree,
inoltre, sono ammessi, anche senza specifica previsione urbanistica,
servizi e impianti di interesse collettivo, strutture di servizio
comuni agli insediamenti quali parcheggi pertinenziali, zone per la
logistica, mense aziendali, strutture per attivita' di formazione
professionale.
2. Nelle aree produttive del settore secondario di livello
provinciale le attivita' industriali e artigianali di cui all'art.
33, comma 1, delle norme di attuazione del PUP, se il procedimento di
valutazione di impatto ambientale si e' concluso positivamente e ha
accertato la necessita' di superare i parametri edilizi in ragione
della tipologia dei processi produttivi previsti, il comune rilascia
il titolo edilizio anche in deroga ai parametri edilizi fissati dagli
strumenti di pianificazione territoriale, senza ricorso alla
procedura di deroga prevista dagli articoli 97 e 98.
3. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale
esistenti, ai sensi delle norme di attuazione del PUP, sono ammesse,
oltre alle attivita' previste dal comma 1, le attivita' terziarie che
per dimensione insediativa, infrastrutture di pertinenza e per carico
urbanistico richiedono rilevanti spazi e volumi, quali attivita' di
servizio, uffici, palestre, attivita' ludico-ricreative, strutture
per manifestazioni musicali, sportive ed espositive. Nelle aree
produttive del settore secondario di livello locale e' ammesso il
commercio all'ingrosso.
4. Nelle aree produttive del settore secondario di livello locale
aventi carattere multifunzionale sono ammesse le attivita'
commerciali individuate dai criteri previsti dalla legge provinciale
sul commercio 2010.