Art. 191. Rinvio al contratto collettivo di lavoro 1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente della Regione e' disciplinato dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Regioni-autonomie locali, area della dirigenza, dai contratti collettivi integrativi aziendali e, per quanto non di competenza dei contratti collettivi, dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, dalle leggi e dai regolamenti della Regione Lazio vigenti nel tempo. 2. Il rapporto individuale di lavoro di cui al comma 1 e' regolato dal contratto individuate di cui all'Art. 192.