Art. 191.
              Rinvio al contratto collettivo di lavoro
    1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente della Regione e'
disciplinato  dalle  disposizioni  del capo I, titolo II, del libro V
del  codice  civile,  dalle  leggi sui rapporti di lavoro subordinato
nell'impresa,  dai  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  del
comparto   Regioni-autonomie   locali,   area  della  dirigenza,  dai
contratti  collettivi  integrativi  aziendali  e,  per  quanto non di
competenza  dei  contratti  collettivi, dalle leggi e dai regolamenti
dello  Stato,  dalle  leggi  e  dai  regolamenti  della Regione Lazio
vigenti nel tempo.
    2.  Il  rapporto  individuale  di  lavoro  di  cui  al comma 1 e'
regolato dal contratto individuate di cui all'Art. 192.