Art. 192.
                        Contratto individuale
    1.  Il rapporto di lavoro del personale dirigente e' costituito e
regolato  da  contratti individuali secondo le disposizioni di legge,
della  normativa  comunitaria,  del contratto collettivo nazionale di
lavoro.
    2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale e' richiesta
la  forma  scritta,  sono  indicati,  oltre  ai  dati  anagrafici del
soggetto interessato:
      a) la data di inizio del rapporto di lavoro;
      b) la qualifica di assunzione e il trattamento economico;
      c) la durata del periodo di prova;
      d) la sede di destinazione.
    3.  Il  contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro
e'  regolato  dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le
cause  di  risoluzione  del  contratto  di  lavoro e per i termini di
preavviso.  E',  in  ogni  modo, condizione risolutiva del contratto,
senza   obbligo  di  preavviso,  l'annullamento  della  procedura  di
reclutamento che ne costituisce il presupposto.
    4.  L'amministrazione  prima  di procedere all'assunzione, invita
l'interessato   a   presentare  la  documentazione  prescritta  dalla
normativa  vigente  e dal bando di concorso, assegnandogli un termine
non  inferiore  a  trenta  giorni, incrementabile di ulteriori trenta
giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto
la  sua  responsabilita', deve dichiarare di non avere altri rapporti
di  impiego  pubblico  o  privato  e di non trovarsi in nessuna delle
situazioni  di  incompatibilita' di cui al titolo VIII, capo VII, del
presente  regolamento.  In  caso  contrario, unitamente ai documenti,
deve  essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per
la nuova amministrazione.
    5.   Scaduto   inutilmente   il   termine  di  cui  al  comma  4,
l'amministrazione  comunica  di  non  dar luogo alla stipulazione del
contratto.