Art. 192. Contratto individuale 1. Il rapporto di lavoro del personale dirigente e' costituito e regolato da contratti individuali secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria, del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Nel contratto individuale di lavoro, per il quale e' richiesta la forma scritta, sono indicati, oltre ai dati anagrafici del soggetto interessato: a) la data di inizio del rapporto di lavoro; b) la qualifica di assunzione e il trattamento economico; c) la durata del periodo di prova; d) la sede di destinazione. 3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro e' regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto. 4. L'amministrazione prima di procedere all'assunzione, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, incrementabile di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilita', deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilita' di cui al titolo VIII, capo VII, del presente regolamento. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione. 5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'amministrazione comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.