Art. 193.
                          Orario di lavoro
    1.  La  presenza  in  servizio e l'orario di lavoro del dirigente
sono  soggetti  al potere di auto organizzazione affidato allo stesso
dirigente.
    In  tale  ambito  il  dirigente  assicura  la propria presenza in
servizio  ed  organizza  il  proprio  tempo  di  lavoro tenendo conto
dell'assetto  organizzativo  regionale,  delle esigenze della propria
struttura  e  della  natura  delle  funzioni  allo stesso affidate e,
soprattutto,  degli  obiettivi e dei programmi da realizzare, tenendo
costantemente  informati  gli  organi  regionali competenti in ordine
all'andamento del proprio ufficio ed ai risultati conseguiti.