Art. 193. Orario di lavoro 1. La presenza in servizio e l'orario di lavoro del dirigente sono soggetti al potere di auto organizzazione affidato allo stesso dirigente. In tale ambito il dirigente assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro tenendo conto dell'assetto organizzativo regionale, delle esigenze della propria struttura e della natura delle funzioni allo stesso affidate e, soprattutto, degli obiettivi e dei programmi da realizzare, tenendo costantemente informati gli organi regionali competenti in ordine all'andamento del proprio ufficio ed ai risultati conseguiti.