Art. 194. F e r i e 1. Il dirigente ha diritto, per ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio, tenuto conto delle richieste del dirigente. 2. Entro il mese di marzo di ogni anno il dirigente deve presentare al direttore regionale di appartenenza il piano per l'utilizzazione delle ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso, anche frazionandole in piu' periodi di cui uno, almeno di due settimane continuative, collocato tra il 1° giugno ed il 30 settembre. 3. Entro il successivo mese di aprile il direttore comunica al dirigente l'accettazione del piano proposto, ovvero, le eventuali variazioni, sulla base delle esigenze di servizio, in modo da garantire, comunque, l'utilizzazione delle ferie nel corso dell'anno solare di riferimento. 4. Eventuali modifiche al piano di ferie, gia' accettato dal direttore, possono essere richieste dal dirigente fino ad una settimana prima dell'inizio del periodo per il quale si richiede la variazione, in tale caso il direttore si pronuncia, sulla base delle esigenze di servizio, entro quarantotto ore dalla data della richiesta. In casi di motivata urgenza si prescinde dai termini indicati dal presente comma. 5. Sulla base d'intervenute variazioni delle esigenze di servizio il direttore puo' modificare i periodi previsti dal piano di utilizzazione delle ferie gia' accettato. In tale caso la modificazione del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate al dirigente almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo in questione, se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno sette giorni prima, negli altri casi. 6. In presenza di indifferibili esigenze di servizio, non altrimenti ovviabili, si puo' prescindere dal rispetto dei termini indicati nel comma 5 ai fini della comunicazione al dirigente. In tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indifferibilita' delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione da parte del direttore del dipartimento di appartenenza. 7. In caso di motivate esigenze di carattere personale, non individuabili al momento della proposizione del piano ai sensi del comma 2, il dirigente puo' richiedere al direttore di poter usufruire delle ferie, eventualmente residue alla data del 31 dicembre dell'anno solare in corso, entro il mese di giugno dell'anno successivo. Il direttore si pronuncia sulla base delle compatibilita' con le esigenze di servizio. In caso di incompatibilita' con le esigenze di servizio e, comunque, dopo il mese di giugno dell'anno successivo a quello di spettanza, le ferie residue non possono essere piu' fruite. 8. In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano reso possibile la fruizione delle ferie nel corso dell'anno di spettanza, per motivi inequivocabilmente attribuibili alla responsabilita' dell'amministrazione regionale, le ferie potranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo, prorogabile al 31 dicembre dello stesso anno in caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, in un periodo scelto dal dirigente, ovvero compensate, se richiesto dal dirigente medesimo, con un'indennita' sostitutiva calcolata sulla base delle indicazioni contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro. Anche il tale caso le specifiche motivazioni addotte a dimostrazione dell'indifferibilita' delle esigenze di servizio debbono essere confermate con la sottoscrizione del direttore del dipartimento di appartenenza. 9. I piani di ferie di tutti i dirigenti, nonche' le successive variazioni ed aggiornamenti, debbono essere tempestivamente inseriti nella banca dati del personale a cura dell'apposita struttura strumentale del rispettivo dipartimento.