Art. 194.
                              F e r i e
    1.  Il  dirigente  ha  diritto,  per ogni anno di servizio, ad un
periodo  di ferie retribuito definito dalla contrattazione collettiva
nazionale  di lavoro. Le ferie sono fruite, nel corso di ciascun anno
solare, in periodi compatibili con le oggettive esigenze di servizio,
tenuto conto delle richieste del dirigente.
    2.  Entro  il  mese  di marzo  di  ogni  anno  il  dirigente deve
presentare  al  direttore  regionale  di  appartenenza  il  piano per
l'utilizzazione  delle  ferie spettanti nell'arco dell'anno in corso,
anche  frazionandole  in  piu'  periodi  di  cui  uno,  almeno di due
settimane   continuative,   collocato   tra   il   1° giugno   ed  il
30 settembre.
    3.  Entro  il  successivo mese di aprile il direttore comunica al
dirigente  l'accettazione  del  piano  proposto, ovvero, le eventuali
variazioni,  sulla  base  delle  esigenze  di  servizio,  in  modo da
garantire,  comunque, l'utilizzazione delle ferie nel corso dell'anno
solare di riferimento.
    4.  Eventuali  modifiche  al  piano  di ferie, gia' accettato dal
direttore,  possono  essere  richieste  dal  dirigente  fino  ad  una
settimana  prima  dell'inizio del periodo per il quale si richiede la
variazione,  in tale caso il direttore si pronuncia, sulla base delle
esigenze   di  servizio,  entro  quarantotto  ore  dalla  data  della
richiesta.  In  casi  di  motivata  urgenza  si prescinde dai termini
indicati dal presente comma.
    5. Sulla base d'intervenute variazioni delle esigenze di servizio
il  direttore  puo'  modificare  i  periodi  previsti  dal  piano  di
utilizzazione   delle   ferie   gia'   accettato.  In  tale  caso  la
modificazione  del periodo e le relative motivazioni vanno comunicate
al  dirigente almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo in
questione,  se comprendente le due settimane continuative, ed, almeno
sette giorni prima, negli altri casi.
    6.  In  presenza  di  indifferibili  esigenze  di  servizio,  non
altrimenti  ovviabili,  si  puo' prescindere dal rispetto dei termini
indicati  nel  comma  5  ai fini della comunicazione al dirigente. In
tale   caso   le   specifiche  motivazioni  addotte  a  dimostrazione
dell'indifferibilita'  delle  esigenze  di  servizio  debbono  essere
confermate   con   la  sottoscrizione  da  parte  del  direttore  del
dipartimento di appartenenza.
    7.  In  caso  di  motivate  esigenze  di carattere personale, non
individuabili  al  momento  della proposizione del piano ai sensi del
comma 2, il dirigente puo' richiedere al direttore di poter usufruire
delle   ferie,   eventualmente  residue  alla  data  del  31 dicembre
dell'anno   solare  in  corso,  entro  il  mese  di giugno  dell'anno
successivo.
    Il  direttore si pronuncia sulla base delle compatibilita' con le
esigenze di servizio.
    In  caso  di  incompatibilita'  con  le  esigenze  di servizio e,
comunque,  dopo  il  mese  di giugno dell'anno successivo a quello di
spettanza, le ferie residue non possono essere piu' fruite.
    8.  In caso di indifferibili esigenze di servizio che non abbiano
reso  possibile  la  fruizione  delle  ferie  nel  corso dell'anno di
spettanza,    per   motivi   inequivocabilmente   attribuibili   alla
responsabilita'  dell'amministrazione  regionale,  le  ferie potranno
essere   fruite   entro   il  primo  semestre  dell'anno  successivo,
prorogabile  al  31 dicembre dello stesso anno in caso di esigenze di
servizio  assolutamente  indifferibili,  in  un  periodo  scelto  dal
dirigente,  ovvero  compensate,  se richiesto dal dirigente medesimo,
con  un'indennita' sostitutiva calcolata sulla base delle indicazioni
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro.
    Anche   il   tale   caso  le  specifiche  motivazioni  addotte  a
dimostrazione   dell'indifferibilita'   delle  esigenze  di  servizio
debbono  essere  confermate  con  la sottoscrizione del direttore del
dipartimento di appartenenza.
    9.  I  piani di ferie di tutti i dirigenti, nonche' le successive
variazioni  ed aggiornamenti, debbono essere tempestivamente inseriti
nella  banca  dati  del  personale  a  cura  dell'apposita  struttura
strumentale del rispettivo dipartimento.