Art. 196.
           Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
    1.   La   risoluzione  consensuale  del  rapporto  di  lavoro  e'
praticabile    prioritariamente    in   presenza   di   processi   di
ristrutturazione   o   di   riorganizzazione  cui  e'  correlata  una
diminuzione  degli oneri di bilancio derivante, a parita' di funzioni
e  fatti  salvi  gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile
dei   posti   di   organico  della  qualifica  dirigenziale,  con  la
conseguente ridefinizione delle relative competenze.
    2.  I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni,
dei  requisiti  e  dei  limiti  per  la  risoluzione  consensuale del
rapporto di lavoro sono definiti in sede di concertazione.