Art. 196. Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro 1. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro e' praticabile prioritariamente in presenza di processi di ristrutturazione o di riorganizzazione cui e' correlata una diminuzione degli oneri di bilancio derivante, a parita' di funzioni e fatti salvi gli incrementi contrattuali, dalla riduzione stabile dei posti di organico della qualifica dirigenziale, con la conseguente ridefinizione delle relative competenze. 2. I criteri generali relativi alla disciplina delle condizioni, dei requisiti e dei limiti per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono definiti in sede di concertazione.