Art. 198.
Periodo di prova - Codice di comportamento - Disposizioni particolari
     - Congedi e cause di sospensione del rapporto - Trattamento
   di missione e di fine rapporto - Formazione - Incompatibilita',
                   cumulo di impieghi e incarichi.
    1.  Al  dirigente  regionale  si  applicano,  ove ne ricorrano le
condizioni, le seguenti disposizioni:
      a) per  il  periodo  di  prova,  quelle contenute nel contratto
collettivo nazionale di lavoro;
      b) per  le  norme  relative  al  codice di comportamento quelle
definite dall'Art. 281;
      c) per  i  benefici  agli  ex  combattenti e assimilati, quelle
definite dall'Art. 287;
      d) per  i  congedi  e cause di sospensione del rapporto, quelle
contenute  nel  contratto collettivo nazionale di lavoro e nel titolo
VIII, capo III, in quanto compatibili;
      e) per  il trattamento di missione, quelle contenute nel titolo
VIII, capo IV;
      f) per  il  trattamento  di fine rapporto, quelle contenute nel
titolo VIII, capo V;
      g) per la formazione, quelle contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro e nel titolo VIII capo VI, in quanto compatibili;
      h) per  le  incompatibilita',  cumulo  di impieghi e incarichi,
quelle contenute nel titolo VIII, capo VII.