Art. 198. Periodo di prova - Codice di comportamento - Disposizioni particolari - Congedi e cause di sospensione del rapporto - Trattamento di missione e di fine rapporto - Formazione - Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi. 1. Al dirigente regionale si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, le seguenti disposizioni: a) per il periodo di prova, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro; b) per le norme relative al codice di comportamento quelle definite dall'Art. 281; c) per i benefici agli ex combattenti e assimilati, quelle definite dall'Art. 287; d) per i congedi e cause di sospensione del rapporto, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nel titolo VIII, capo III, in quanto compatibili; e) per il trattamento di missione, quelle contenute nel titolo VIII, capo IV; f) per il trattamento di fine rapporto, quelle contenute nel titolo VIII, capo V; g) per la formazione, quelle contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nel titolo VIII capo VI, in quanto compatibili; h) per le incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi, quelle contenute nel titolo VIII, capo VII.