Art. 199. Mantenimento in servizio 1. Ai dirigenti regionali si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1990, n. 37 per la parte concernente il mantenimento in servizio sino al compimento del quarantesimo anno di servizio contributivo e, comunque, non oltre il settantesimo anno di eta'. 2. I dirigenti interessati devono produrre la domanda almeno trenta giorni prima del compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.