Art. 199.
                       Mantenimento in servizio
    1.  Ai  dirigenti  regionali  si applicano le disposizioni di cui
alla  legge  28 febbraio  1990,  n.  37  per  la parte concernente il
mantenimento  in servizio sino al compimento del quarantesimo anno di
servizio  contributivo e, comunque, non oltre il settantesimo anno di
eta'.
    2.  I  dirigenti  interessati  devono  produrre la domanda almeno
trenta  giorni  prima  del  compimento del sessantacinquesimo anno di
eta'.