Art. 169.
Domanda di liquidazione
1. Su domanda degli interessati, e' ammessa la liquidazione degli
usi civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto
di liquidazione su tutti o parte dei terreni siti in un comune o,
nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
2. La domanda contiene l'offerta della porzione di terreno da
assegnarsi in compenso dei diritti civici da liquidare o
dell'ammontare del canone di natura enfiteutica, ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.
3. Puo' essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla
medesima si e' espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i
beni frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove
esistente, della frazione o dell'associazione interessata.