Art. 169.

                       Domanda di liquidazione



   1.  Su domanda degli interessati, e' ammessa la liquidazione degli
usi  civici su terreni alieni, anche indipendentemente da un progetto
di  liquidazione  su  tutti  o parte dei terreni siti in un comune o,
nell'ambito del territorio dello stesso, in quello di una frazione.
   2.  La  domanda  contiene  l'offerta  della porzione di terreno da
assegnarsi   in   compenso   dei   diritti   civici  da  liquidare  o
dell'ammontare  del  canone  di  natura  enfiteutica,  ai sensi degli
articoli 6 e 7 della legge n. 1766/1927.
   3.  Puo' essere omessa la perizia sul valore dell'offerta se sulla
medesima si e' espresso favorevolmente il consiglio comunale e, per i
beni  frazionali e delle associazioni agrarie, la rappresentanza, ove
esistente, della frazione o dell'associazione interessata.