Art. 170. Promiscuita' 1. Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione o associazione e' esercitato, in promiscuita' o meno, su terreni di esclusiva proprieta' di altro comune o frazione o associazione, non si fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalita' previste dal comma 3 dell'art. 168, di un capitale di affrancazione determinato in ragione dell'entita' e attualita' d'esercizio del diritto. 2. Parimenti, di norma, non si da' luogo a divisione nelle ipotesi di promiscuita' se la divisione interrompe la continuita' dei terreni o pregiudica la miglior utilizzazione dei terreni oggetto della promiscuita'. 3. Se e' conservata la promiscuita', anche per ragioni diverse dai bisogni dell'economia locale in caso di successiva alienazione dei terreni, sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo di cui all'art. 167, le quote del corrispettivo della vendita spettanti ad ogni comune, frazione e associazione.