Art. 170.

                            Promiscuita'



   1.  Se l'uso civico a favore degli abitanti di un comune, frazione
o  associazione  e' esercitato, in promiscuita' o meno, su terreni di
esclusiva  proprieta'  di altro comune o frazione o associazione, non
si  fa luogo a divisione, ma i terreni vengono affrancati dall'altrui
uso civico attraverso il pagamento, secondo le modalita' previste dal
comma 3 dell'art. 168, di un capitale di affrancazione determinato in
ragione dell'entita' e attualita' d'esercizio del diritto.
   2. Parimenti, di norma, non si da' luogo a divisione nelle ipotesi
di promiscuita' se la divisione interrompe la continuita' dei terreni
o  pregiudica  la  miglior  utilizzazione  dei  terreni oggetto della
promiscuita'.
   3. Se e' conservata la promiscuita', anche per ragioni diverse dai
bisogni  dell'economia  locale  in caso di successiva alienazione dei
terreni,  sono determinate, con lo stesso provvedimento autorizzativo
di  cui  all'art.  167,  le  quote  del  corrispettivo  della vendita
spettanti ad ogni comune, frazione e associazione.