Art. 171.

                          Regolarizzazione



   1.  In  alternativa  al  provvedimento di legittimazione di cui al
titolo  I,  capo  IV, del r.d. n. 332/1928 puo' essere autorizzata la
regolarizzazione  della  situazione dei terreni occupati senza titolo
giuridico  attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al
di fuori delle ipotesi previste dall'art. 167, comma 2.
   2.  In  caso di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di
modesta entita' a danno di terreni d'uso civico di comuni, frazioni o
associazioni  contigui  ai terreni di proprieta' degli occupatori, si
puo'  procedere  a  semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su
proposta   del   consiglio   comunale  o  della  rappresentanza,  ove
esistente,   della  frazione  o  dell'associazione  interessata,  con
l'autorizzazione della Regione o della provincia.
   3.  Per  l'adozione  dei  provvedimenti  di  cui ai commi 1 e 2 e'
chiesto  il  parere  del  commissario  per  la liquidazione degli usi
civici;  in  caso  di  mancata  risposta,  entro  trenta giorni dalla
ricezione della richiesta, si prescinde dal parere.