Art. 171. Regolarizzazione 1. In alternativa al provvedimento di legittimazione di cui al titolo I, capo IV, del r.d. n. 332/1928 puo' essere autorizzata la regolarizzazione della situazione dei terreni occupati senza titolo giuridico attraverso la compravendita dei terreni medesimi, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 167, comma 2. 2. In caso di occupazioni abusive costituite da sconfinamenti di modesta entita' a danno di terreni d'uso civico di comuni, frazioni o associazioni contigui ai terreni di proprieta' degli occupatori, si puo' procedere a semplici rettifiche dei confini, da approvarsi su proposta del consiglio comunale o della rappresentanza, ove esistente, della frazione o dell'associazione interessata, con l'autorizzazione della Regione o della provincia. 3. Per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 e' chiesto il parere del commissario per la liquidazione degli usi civici; in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, si prescinde dal parere.