Art. 173.
Terreni utilizzabili per la coltura agraria
1. Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della legge
n. 1766/1927 dei terreni indicati all'art. 11, primo comma, lettera
b), della stessa legge.
2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune puo'
liberamente dispone e parimenti possono disporne, sentito il
consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi
beni, purche' nel rispetto delle previsioni dello strumento
urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.
3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su
richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali
e le altre somme di denaro di cui all'art. 24 della legge n.
1766/1927 possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso
articolo.