Art. 173.

             Terreni utilizzabili per la coltura agraria



   1. Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della legge
n.  1766/1927  dei terreni indicati all'art. 11, primo comma, lettera
b), della stessa legge.
   2.  Dei  terreni  comunali  di  cui  al  comma  1  il  comune puo'
liberamente   dispone   e  parimenti  possono  disporne,  sentito  il
consiglio  comunale,  le  frazioni e le associazioni per i rispettivi
beni,   purche'   nel   rispetto  delle  previsioni  dello  strumento
urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione.
   3.  Su  richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su
richiesta  della frazione o dell'associazione interessata, i capitali
e  le  altre  somme  di  denaro  di  cui  all'art.  24 della legge n.
1766/1927  possono  essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso
articolo.