Art. 173. Terreni utilizzabili per la coltura agraria 1. Non si procede alla ripartizione di cui all'art. 13 della legge n. 1766/1927 dei terreni indicati all'art. 11, primo comma, lettera b), della stessa legge. 2. Dei terreni comunali di cui al comma 1 il comune puo' liberamente dispone e parimenti possono disporne, sentito il consiglio comunale, le frazioni e le associazioni per i rispettivi beni, purche' nel rispetto delle previsioni dello strumento urbanistico generale senza che occorra una specifica autorizzazione. 3. Su richiesta del comune e sentito il consiglio comunale, o su richiesta della frazione o dell'associazione interessata, i capitali e le altre somme di denaro di cui all'art. 24 della legge n. 1766/1927 possono essere esentati dal vincolo previsto dallo stesso articolo.