Art. 174.

                            Conciliazione



   1.  Per  la  sollecita  definizione  delle pratiche concernenti la
liquidazione  degli  usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di
promiscuita', la regolarizzazione di occupazioni abusive nonche' ogni
altra  questione attinente alla materia degli usi civici, e' promosso
e   favorito  ogni  esperimento  di  accordo  e  conciliazione  dalla
struttura competente.
   2.  In  caso  di  procedimento  pendente avanti al commissario, la
struttura  competente  tiene  costantemente  informato il commissario
stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.