Art. 174.
Conciliazione
1. Per la sollecita definizione delle pratiche concernenti la
liquidazione degli usi civici su terreni alieni, lo scioglimento di
promiscuita', la regolarizzazione di occupazioni abusive nonche' ogni
altra questione attinente alla materia degli usi civici, e' promosso
e favorito ogni esperimento di accordo e conciliazione dalla
struttura competente.
2. In caso di procedimento pendente avanti al commissario, la
struttura competente tiene costantemente informato il commissario
stesso degli sviluppi e dell'esito dell'esperimento di conciliazione.