Art. 175.
Chiusura delle operazioni
1. Ultimate le operazioni di accertamento dei terreni comunali o
frazionali d'uso civico o delle associazioni, di liquidazione degli
usi civici su terreni alieni, di scioglimento o di conservazione
delle promiscuita', di regolarizzazione delle occupazioni, nonche'
ogni altra operazione collegata, si procede per ogni singolo comune
alla dichiarazione di chiusura delle operazioni medesime e alla
archiviazione della relativa pratica.
2. Il provvedimento, come ogni altro nella materia degli usi
civici, e' pubblicato sull'albo pretorio del comune e diviene
definitivo se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta
giorni; copia dei reclami o opposizioni indirizzati al commissario
per gli usi civici e' inviata alla Regione, alla provincia e al
comune interessato.
3. La riapertura delle operazioni di cui al comma 1 e' sempre
ammessa, sulla base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di
iniziativa d'ufficio della Regione o della provincia o su richiesta
del commissario.
4. Tutti gli atti d'archivio in materia di usi civici sono a
disposizione del commissario.