Art. 175.

                      Chiusura delle operazioni



   1.  Ultimate  le operazioni di accertamento dei terreni comunali o
frazionali  d'uso  civico o delle associazioni, di liquidazione degli
usi  civici  su  terreni  alieni,  di scioglimento o di conservazione
delle  promiscuita',  di  regolarizzazione delle occupazioni, nonche'
ogni  altra  operazione collegata, si procede per ogni singolo comune
alla  dichiarazione  di  chiusura  delle  operazioni  medesime e alla
archiviazione della relativa pratica.
   2.  Il  provvedimento,  come  ogni  altro  nella materia degli usi
civici,  e'  pubblicato  sull'albo  pretorio  del  comune  e  diviene
definitivo  se non sono presentati reclami e opposizioni entro trenta
giorni;  copia  dei  reclami o opposizioni indirizzati al commissario
per  gli  usi  civici  e'  inviata  alla Regione, alla provincia e al
comune interessato.
   3.  La  riapertura  delle  operazioni  di cui al comma 1 e' sempre
ammessa,  sulla  base di nuovi documentati elementi di conoscenza, di
iniziativa  d'ufficio  della Regione o della provincia o su richiesta
del commissario.
   4.  Tutti  gli  atti  d'archivio  in  materia di usi civici sono a
disposizione del commissario.