Art. 119
Disposizioni per le aree turistico-ricettive
1. Negli esercizi alberghieri e nelle strutture ricettive
all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per
il personale sono ammessi nei limiti strettamente necessari per
garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e della
struttura ricettiva all'aperto. A tal fine, per quanto riguarda
l'alloggio del gestore e' ammesso solamente un alloggio per impresa,
nel limite complessivo di 200 metri quadrati di superficie utile
lorda.
2. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce i
casi e le condizioni in cui e' consentita la realizzazione di
un'ulteriore unita' abitativa, nell'ambito del medesimo esercizio
alberghiero o della medesima struttura ricettiva all'aperto, per
garantirne la continuita' gestionale, anche in presenza di ricambi
generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le camere
per il personale, in rapporto alle dimensioni dell'albergo e al
numero di dipendenti e collaboratori.
3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale stabilisce gli
interventi ammessi nelle aree sciabili, per lo svolgimento degli
sport invernali, nei limiti di quanto previsto dalle norme di
attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono consentite,
nei limiti di quanto previsto dalle norme di attuazione del PUP,
strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione e gestione
di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.