Art. 119 
 
            Disposizioni per le aree turistico-ricettive 
 
  1.  Negli  esercizi  alberghieri  e   nelle   strutture   ricettive
all'aperto la realizzazione dell'alloggio del gestore e di camere per
il personale sono  ammessi  nei  limiti  strettamente  necessari  per
garantire una gestione efficiente dell'esercizio alberghiero e  della
struttura ricettiva all'aperto.  A  tal  fine,  per  quanto  riguarda
l'alloggio del gestore e' ammesso solamente un alloggio per  impresa,
nel limite complessivo di 200  metri  quadrati  di  superficie  utile
lorda. 
  2. Il regolamento  urbanistico-edilizio  provinciale  stabilisce  i
casi e le  condizioni  in  cui  e'  consentita  la  realizzazione  di
un'ulteriore unita' abitativa,  nell'ambito  del  medesimo  esercizio
alberghiero o della  medesima  struttura  ricettiva  all'aperto,  per
garantirne la continuita' gestionale, anche in  presenza  di  ricambi
generazionali. Disciplina inoltre le superfici ammesse per le  camere
per il personale, in  rapporto  alle  dimensioni  dell'albergo  e  al
numero di dipendenti e collaboratori. 
  3. Il regolamento urbanistico-edilizio provinciale  stabilisce  gli
interventi ammessi nelle aree  sciabili,  per  lo  svolgimento  degli
sport invernali,  nei  limiti  di  quanto  previsto  dalle  norme  di
attuazione del PUP. Al di fuori delle aree sciabili sono  consentite,
nei limiti di quanto previsto dalle  norme  di  attuazione  del  PUP,
strutture e infrastrutture funzionali alla realizzazione  e  gestione
di piste per la pratica dello sci da fondo e per lo slittino.