Art. 201. Consistenza della dotazione organica del personale con qualifica non dirigenziale 1. In attuazione dell'Art. 13 della legge di organizzazione, e' determinata la dotazione organica complessiva del personale regionale della giunta con qualifica non dirigenziale secondo l'allegato C), tabella 2. 2. Nella dotazione organica di cui al comma 1 non e' compreso il contingente di personale indicato nell'Art. 8. In tale dotazione organica e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello dei dipendenti di ruolo temporaneamente confluiti nel predetto contingente. 3. Le variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono approvate con legge regionale, se a tali variazioni corrisponde un aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della giunta negli altri casi.