Art. 201.
         Consistenza della dotazione organica del personale
                   con qualifica non dirigenziale
    1.  In  attuazione dell'Art. 13 della legge di organizzazione, e'
determinata la dotazione organica complessiva del personale regionale
della  giunta  con  qualifica non dirigenziale secondo l'allegato C),
tabella 2.
    2.  Nella dotazione organica di cui al comma 1 non e' compreso il
contingente  di  personale  indicato  nell'Art.  8. In tale dotazione
organica  e' mantenuto indisponibile un numero di posti pari a quello
dei  dipendenti  di  ruolo  temporaneamente  confluiti  nel  predetto
contingente.
    3.  Le  variazioni alla dotazione organica di cui al comma 1 sono
approvate  con  legge  regionale, se a tali variazioni corrisponde un
aumento di spesa; sono approvate con deliberazione della giunta negli
altri casi.